COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 193/06-cr. Reclamo della U.S Pelago avverso dec. Del G.S Regionale. Squalifica Vannini Francesco per 3 gare. (C.U 49 del 28.04.2006 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 193/06-cr. Reclamo della U.S Pelago avverso dec. Del G.S Regionale. Squalifica Vannini Francesco per 3 gare. (C.U 49 del 28.04.2006 ) Il G.S Regionale , nell’assumere il provvedimento in epigrafe indicato , sull’assunto degli atti gara in suo possesso , decideva di aggravare il comportamento del Vannini in quanto lo stesso, stante la sostituzione del capitano Bartolini, aveva acquisito la sua qualifica in quanto vice. Si duole la societa’ Pelago segnalando come , il Bartolini in realta’ non sia mai stato sostituito e quindi il Vannini non aveva mai ricoperto la carica di capitano chiedendo nel contempo che la sanzione venisse ridotta non potendosi contestare l’aggravante. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. L’arbitro della gara , interpellato, ha ammesso che il calciatote Bartolini , capitano della U.S Pelago, non e’ stato sostituto e quindi ammettendo l’errore di trascrizione , alla voce sostituzioni, fra il Bartolini e altro calciatore , ripristina di fatto il corretto svolgersi dei fatti che portano inevitabilmente alla riduzione della sanzione comminata al Vannini che deve intendersi solo “per offese al D.G” P.Q.M La C.D accoglie il reclamo riducendo a DUE giornate la squalifica di Vannini Francesco. Ordina la restituzione della tassa versata.
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