COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 196/06-cr. Reclamo della U.S Bozzano calcio avverso dec. Del G.S Regionale. Squalifica Angeli Alessandro fino al 10.10.2006 (C.U 48 del 20.04.2006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 196/06-cr. Reclamo della U.S Bozzano calcio avverso dec. Del G.S Regionale. Squalifica Angeli Alessandro fino al 10.10.2006 (C.U 48 del 20.04.2006) In data 5 maggio 2006, perviene alla C.D , missiva da parte della societa’ Bozzano , precedentemente depositata a mano presso il Comitato Provinciale di Lucca , alle ore 19.30 del 03.05.2006, mediante la quale, la stessa , intende presentare ricorso avverso la squalifica del calciatore Angeli Alessandro per fatti accaduti durante la gara cp. Lucca – cp. Arezzo del 12.04.2006 , valida per il torneo Paterni e riportata sul C.U 48 del 20.04.2006. Dalla lettura dell’atto (“ Con la presente chiediamo di essere ascoltati per discutere il ricorso in oggetto, in quanto per un vs disguido non e’ pervenuta copia del referto arbitrale della gara del 12 aprile 2006 Torneo delle Provincie (10° trofeo Massimo Paterni ) Lucca- Arezzo richiesta via fax inviato il 24.04.2006 ore 17.49 come da rapporto verifica trasmissione. Si fa presente che la squalifica e’ stata notificata con C.U 48 del 20.Aprile 2006.) emerge come lo stesso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione.ai sensi dell’art. 29 commi 5 e 9 C.G.S Questo collegio , torna a ribadire , come i reclami debbano essere motivati. Gli stessi devono necessariamente indicare su quali termini si intende reclamare. Nel caso di specie , mancano del tutto i motivi a sostegno del gravame , mancano specifiche censure . Non basta dire “intendo reclamare “ ma devono essere ben illustrate le ragioni per cui il provvedimento debba essere rivisto anche in previsione di una istruttoria che si istaura solo qualora il reclamante contesti quanto stabilito nel primo grado di giudizio e reso noto attraverso Comunicato Ufficiale. Questo il principale motivo di inammissibilita’ che , aggiunto alla irritualita’ della presentazione che non prevede un deposito “a mano” ( art 34 C.G.S ) e comunque oltre i termini ( dieci giorni dalla pubblicazione - 02-05.2006 ) , rende il reclamo una mera dichiarazione di intenti. P.Q.M La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della prevista tassa.
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