COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 186/06-gc Reclamo presentato dall’A.S. Saurorispescia avverso la decisione del G.S. Regionale che ha inibito il sig. Moscatelli Silviero fino al 23.11.2006 e che ha squalificato i tesserati Caputo Giovanni e Mazzuoli Fabio per 3 gare. C.U. N° 42 del 30.03.2006.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 186/06-gc Reclamo presentato dall’A.S. Saurorispescia avverso la decisione del G.S. Regionale che ha inibito il sig. Moscatelli Silviero fino al 23.11.2006 e che ha squalificato i tesserati Caputo Giovanni e Mazzuoli Fabio per 3 gare. C.U. N° 42 del 30.03.2006. Il Giudice Sportivo Regionale comminava la sanzione della inibizione fino al 23.11.2006 al dirigente Moscatelli Silverio poiché a fine gara scagliava la bandierina contro un calciatore avversario raggiungendolo senza conseguenze ma provocando la reazione dello stesso e una violenta zuffa tra i calciatori. Il calciatore Caputo Giovanni veniva squalificato per tre giornate poiché a fine gara prendeva parte ad una zuffa fra calciatori. Il Mazzuoli Fabio veniva anch’esso fermato per tre giornate per condotta violenta verso un calciatore avversario, a fine gara. Quanto sopra accadeva nel corso dell’incontro Saurorispescia – Urbino Taccola del 18.03.2006. Avverso tale decisione proponeva reclamo la società Saurorispescia, la quale forniva la propria versione dell’accaduto. Nega che il dirigente abbia colpito alcuno, pur avendo la bandierina in mano in quanto guardalinee; la bandierina, infatti sarebbe stata scagliata via dallo stesso Moscatelli per evitare che potesse essere utilizzata come arma contundente. L’episodio, ad avviso della società, scaturiva da uno screzio – sfociato in un atto di violenza – fra un giocatore avversario e il custode del campo da gioco. In merito ai giocatori Caputo e Mazzuoli evidenzia che questi si trovavano negli spogliatoi, e quindi non avrebbero commesso i fatti addebitati. Conclude, la reclamante, con la richiesta di annullamento della squalifica ai giocatori, di riduzione al dirigente Moscatelli nonché di audizione personale. Le posizioni dei calciatori Caputo Giovanni e Mazzuoli Fabio vengono esaminate nella seduta del 21 aprile 2006, visti i tempi ristrettissimi legati all’entità della squalifica e ai tempi tecnici di proposizione del reclamo. A questo proposito giova rilevare come il reclamo non contesti i fatti imputati ai due calciatori, ma si limiti ad indicare che gli stessi, essendo stati sostituiti, si trovavano nello spogliatoio intenti a fare la doccia. Si evidenzia, però, che l’arbitro – sentito per le vie brevi non avendo ancora risposto con il supplemento richiesto - afferma che essi erano ancora in campo e che li ha identificati attraverso il numero di maglia, con la conseguenza che questa parte di reclamo può trovare accoglimento solo in sede equitativa, tenuto conto della misura delle sanzioni comminate ad altri tesserati per lo stesso fatto (cfr. C.U. n° 47/06). La società, che ne aveva fatto richiesta, veniva convocata per il 28.04.2006, ma la stessa richiedeva un breve rinvio in quanto il proprio Presidente non era disponibile. La parte veniva nuovamente convocata per oggi 5 maggio 2006. Ricevuto a questo punto anche il supplemento di rapporto richiesto al D.G., il Collegio esamina la posizione del dirigente Moscatelli. All’udienza la società conferma quanto già esposto nel reclamo, ed esclude ancora che l’incolpato abbia colpito o tentato di colpire un avversario, evidenziando come il Moscatelli si fosse liberato della bandierina per evitare ulteriori complicazioni. L’arbitro, ad avviso della società, era già rientrato negli spogliatoi, ed è tornato sul campo solo perché richiamato dalla rissa in corso, non potendo così vedere quanto stava facendo il Dirigente, in quanto coperto da vari calciatori. Il D.G., nel supplemento di rapporto, precisa senza ombra di dubbio di aver visto il Moscatelli colpire l’avversario, e che lo stesso Moscatelli non gettava la bandierina in terra. Sentito ancora una volta per le vie brevi il D.G., questi ha affermato che l’atto cui ha assistito è da qualificarsi come atto di violenza, e l’episodio del custode – citato dalla società – se verificatosi non era sotto la sua osservazione. Alla luce degli atti di gara e del supplemento, appare chiara la dinamica dei fatti, e la tesi della reclamante sul comportamento del proprio dirigente non può essere accolta. In merito all’entità di questa sanzione, la Commissione la ritiene equa in base al comportamento addebitato al Moscatelli, responsabile di un fatto senz’altro grave tenuto anche conto della qualifica ricoperta. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo relativamente alle squalifiche dei giocatori Caputo Giovanni e Mazzuoli Fabio, riducendo loro la squalifica a due giornate (seduta del 21.04.2006); respinge in merito alla posizione del sig. Moscatelli Silviero. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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