COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 164/06-pv. Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Laurenziana avverso alla squalifica fino al 22/08/2006 del calciatore Balloni Giacomo (C.U. n. 31 del 22/02/2006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 164/06-pv. Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Laurenziana avverso alla squalifica fino al 22/08/2006 del calciatore Balloni Giacomo (C.U. n. 31 del 22/02/2006) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al giocatore per i comportamenti tenuti durante l’incontro disputatosi, in data 11/02/2006, tra la ricorrente e la società La Querce: “Alla notifica della sua espulsione per doppia ammonizione si toglieva la maglia lanciandola sul volto dl D.G. proferendo offese e minacce. Al termine della gara calciava dagli spogliatoi in segno di stizza e senza nessun chiaro intento lesivo, un pallone in direzione del D.G. non colpendolo”. Avverso tale decisione l’Associazione Sportiva Laurenziana proponeva rituale reclamo nell’interesse del proprio calciatore contestando la dinamica dei fatti; pur ammettendo che il giocatore, stizzito per la seconda ammonizione, abbia gettato la propria maglia ed abbia inveito all’indirizzo dell’arbitro, la ricorrente nega invece che questa lo abbia colpito al volto. Eccependo l’inesistenza delle contestate frasi minacciose, l’Associazione Sportiva Laurenziana nega recisamente la sussistenza del gesto di stizza finale descritto nella motivazione impugnata. Conclude pertanto, anche con riferimento all’eccessività della sanzione comminata nella comparazione ad altre fattispecie considerate più gravi, per una riduzione della squalifica applicata. All’udienza del 28 aprile 2006, veniva ascoltato il dirigente delegato Paolo Rossi che, reso edotto dei supplementi arbitrali richiesti ed ottenuti dal G.S. e dalla C.D., insisteva nelle motivazioni sopra riportate rilevando che, mentre nel rapporto di gara l’arbitro descriveva l’autore del calcio al pallone in “abiti civili”, nel supplemento dettagliava l’abbigliamento trasformandolo in “tuta e giaccone della società”; precisava inoltre che la porta dello spogliatoio era in ferro e che pertanto non avrebbe potuto far scorgere al D.G., come da questo dedotto in atti, l’autore del gesto ritenuto comunque inesistente. Infine, pur ammettendo che in effetti la maglia avesse colpito sul petto il D.G., richiamava le delibere citate insistendo nelle sproporzione della sanzione applicata. Per quanto attiene alla casistica espressa, riferibile a decisioni di Giudici Sportivi in casi peraltro non certo analoghi, deve osservarsi che la Commissione Disciplinare, agendo come organo di secondo grado, deve necessariamente restare coerente alle decisioni della Corte di Appello Federale ed alle proprie ricoprendo una funzione di indirizzo nella Giustizia Sportiva di primo grado. Deve però osservarsi che mentre non sussiste alcun dubbio sulla sussistenza del primo episodio riferito non è stata raggiunta la piena certezza del secondo con particolare riferimento all’identificazione del presunto autore. Il D.G. però, regolarmente convocato per dirimere ali perplessità, non presenziava all’udienza del 5 maggio 2006 senza peraltro addurre alcuna giustificazione in merito, con ciò conferendo forza agli assunti difensivi; raggiunto per le vie brevi non riusciva comunque a fornire una versione convincente sulle contraddizioni sopra esplicitate. Il reclamo merita pertanto parziale accoglimento e la dinamica del fatto deve essere ridimensionata. Non vi è dubbio che il giocatore abbia compiuto un gesto altamente ingiurioso e lesivo della dignità arbitrale (basti solo pensare alle condizioni ed al peso della maglietta al 34esimo del secondo tempo) meritevole di una sanzione che tenga anche conto della necessaria tutela “sanitaria” del D.G., ma sussistendo perplessità in relazione all’identificazione del calciatore per quanto attiene il secondo episodio, la sanzione inflitta dal G.S. merita di essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Balloni Giacomo Fabbri Stefano fino al 22/06/2006 anziché fino al 22/08/2006. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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