COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 86 Del 14/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIERANTONIO – CARBONESCA DISPUTATA IL 26.03.2006 A PIERANTONIO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 80 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 29.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). – SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GARE; – AMMENDA DI € 500,00; – SQUALIFICA CALCIATORE SPARONE FABIO PER SEI GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 86 Del 14/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
PRIMA CATEGORIA – GIRONE “A”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA PIERANTONIO
IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIERANTONIO - CARBONESCA DISPUTATA IL 26.03.2006 A
PIERANTONIO - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.
NR. 80 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 29.03.2006 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
- SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GARE;
- AMMENDA DI € 500,00;
- SQUALIFICA CALCIATORE SPARONE FABIO PER SEI GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.04.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria, comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi :
- Eccessività delle sanzione inflitte , pertanto ne chiedeva la riduzione delle stesse.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE:
La puntuale ed ampia audizione dell’arbitro della gara e del Co-presidente della società
reclamante S.S.D. Pierantonio consentono a questa Commissione di ritenere accertati i tre
punti di discussione e cioè l’invasione solitaria, l’episodio del sasso lanciato all’interno dello
spogliatoio dell’arbitro e l’episodio relativo al calciatore Fabio Sparano.
Tuttavia i fatti medesimi vanno connotati di minore gravità rispetto a quella desumibile dai soli
atti del procedimento.
Ed infatti:
- per quanto riguarda il tifoso del Pierantonio entrato in campo al quarantesimo del secondo
tempo è opportuno evidenziare il comportamento tempestivo ed energico dei tesserati della
società reclamante che hanno impedito il contatto con l’arbitro ed hanno allontanato con
energia l’invasore solitario;
- per quanto riguarda il comportamento del calciatore Sparano Fabio, si ritengono accertati
sia il comportamento ingiurioso che quello minaccioso, attraverso il lancio dell’acqua in
direzione dell’arbitro che tuttavia lo ha attinto alla spalla sinistra senza provocare danno
alcuno, come lo stesso arbitro ha riferito. Va infine evidenziato che lo Sparano a fine gara si
è recato nello spogliatoio dell’arbitro per scusarsi del proprio comportamento;
- per quanto riguarda infine l’episodio del sasso lanciato all’interno dello spogliatoio
dell’arbitro va innanzitutto precisato che il lancio medesimo è avvenuto dalla pubblica via,
nell’immediatezza del rientro dell’arbitro all’interno del proprio spogliatoio.
Inoltre, va evidenziato il comportamento collaborativo della società che ha aiutato l’arbitro,
invitandolo anche a recarsi presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Umbertide. L’arbitro si
rifiutava recandosi successivamente a quello di Foligno.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla S.S.D. Pierantonio 1965, riduce:
- la squalifica del campo di gioco a due giornate effettive di gara;
- la sanzione dell’ammenda ad € 300,00;
- la squalifica del calciatore Sparano Fabio a quattro giornate effettive di gara.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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