COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 88 Del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. MADONNA ALTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA ALTA– PETRIGNANO DISPUTATA IL 01.04.2006 A PERUGIA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 05.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER AMMENDA EURO 160,00 ALLA SOCIETA, FACENDO OBBLIGO ALLA STESSA DI RISARCIRE L’AUTO DANNEGGIATA ALL’ARBITRO;
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 88 Del 21/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. MADONNA ALTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
MADONNA ALTA– PETRIGNANO DISPUTATA IL 01.04.2006 A PERUGIA - (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 82 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL 05.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER AMMENDA EURO 160,00 ALLA SOCIETA, FACENDO OBBLIGO ALLA STESSA DI
RISARCIRE L’AUTO DANNEGGIATA ALL’ARBITRO;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.04.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria, comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- RIDUZIONE DELLA SANZIONE ED INESISTENZA DELL’OBBLIGO DI RISARCIMENTO.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
Dal referto ufficiale e da quanto confermato dall’arbitro, sentito telefonicamente
nell’impossibilità per lo stesso di presentarsi seppur regolarmente convocato, emerge una
responsabilità oggettiva della Polisportiva Madonna Alta, società ospitante, in riferimento al
comportamento di alcuni estranei. Infatti un certo numero di persone facevano ingresso nel
recinto spogliatoio ed offendevano e minacciavano ripetutamente il direttore di gara. Sotto
questo profilo la sanzione inflitta dal G.S, appare equa. Per quanto riguarda il successivo punto
del reclamo, diretto ad un presunto danno subito dall’autovettura dell’arbitro, con obbligo di
risarcimento inflitto dal G.S. al Madonna Alta, si ritiene che non avendo il direttore di gara
fattosi consegnare il prescritto modulo di constatazione delle condizioni dell’auto al momento
della consegna ed in mancanza di ogni altra prova, lo stesso non può essere posto a carico
alla Polisportiva Madonna Alta. Sotto questo profilo la delibera del G.S. va annullata.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Madonna Alta dispone
l’annullamento dell’obbligo di risarcire il direttore di gara e conferma la sanzione inflitta dal G.S. di
160,00 € di ammenda.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 88 Del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. MADONNA ALTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA ALTA– PETRIGNANO DISPUTATA IL 01.04.2006 A PERUGIA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 05.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER AMMENDA EURO 160,00 ALLA SOCIETA, FACENDO OBBLIGO ALLA STESSA DI RISARCIRE L’AUTO DANNEGGIATA ALL’ARBITRO;"