COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 88 Del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’U.S. CASTIGLIONESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE – CERQUETO DISPUTATA IL 02.04.2006 A CASTIGLIONE DELLA VALLE – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 40 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA), – PER AMMENDA DI 600 EURO ALLA SOCIETA’ E SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE TOPO ANDREA

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 88 Del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’U.S. CASTIGLIONESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE - CERQUETO DISPUTATA IL 02.04.2006 A CASTIGLIONE DELLA VALLE – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 40 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA), - PER AMMENDA DI 600 EURO ALLA SOCIETA’ E SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE TOPO ANDREA HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.04.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria, comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - INAPPLICABILITA’ DELLA AMMENDA E RIDUZIONE DELLA SQUALIFICA. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE: Il reclamo proposto dall’U.S. Castiglionese merito parziale accoglimento in considerazione del fatto che la mancata audizione dell’arbitro, in Camerun per matrimonio, neppure contattabile a mezzo del telefono, non ha consentito l’accertamento su alcuni punti essenziali del procedimento. Per quanto riguarda il portiere dell’U.S. Castiglionese Topo Andrea, appare certo il riconoscimento del medesimo che hanno spinto l’arbitro ma il comportamento dello stesso non è stato chiarito nel suo manifestarsi. Di talchè una generica spinta può essere considerata una smodata protesta sanzionabile con due giornate di squalifica. Per quanto riguarda la sanzione inflitta alla U.S. Castiglionese per cori razzisti rivolti durante tutta la gara all’indirizzo dell’arbitro di colore, la circostanza deve considerarsi provata e riconducibile ai tifosi della società ospitante. Tuttavia ferma restante l’assoluta gravità del comportamento tenuto dai tifosi delL’U.S. Castiglionese, si ritiene congruo determinarlo in € 400,00. Per gli stessi motivi di gravità giusto appare confermare la sanzione della diffida dsel campo di gioco dell’U.S. Castiglionese. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’U.S. Castiglionese, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Topo Andrea a due giornate effettive di gara; riduce la sanzione dell’ammenda ad € 400,00. Conferma la sanzione della diffida del campo di gioco della U.S. Castiglionese. DISPONE RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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