COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 89 bis Del 24/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. LAMA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA – LAMA CALCIO DISPUTATA IL 19.4.2006 A CITTA’ DI CASTELLO (AVVERSO LA DECISIONE DELL’OMOLOGAZIONE DELLA GARA DA PARTE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 88 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA)
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 89 bis Del 24/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. LAMA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA –
LAMA CALCIO DISPUTATA IL 19.4.2006 A CITTA’ DI CASTELLO (AVVERSO LA DECISIONE
DELL’OMOLOGAZIONE DELLA GARA DA PARTE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.
88 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA)
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.04.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria,
omologava la gara sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Applicazione in proprio favore dell’art. 12 punto 4 del C.di G. S.;
- La Società Cerbara ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.
Nessuna della due Società ha chiesto di essere ascoltata personalmente.
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE:
_ Gli atti del procedimento, primo rapporto dell’Arbitro, supplemento di rapporto, rapporto del Commissario
di Campo e l’audizione dell’Arbitro, ancorchè a mezzo telefono, consentono di ritenere provata la
circostanza fondamentale del presente giudizio.
_ Il giocatore del Lama, Polidori Gabriele, n. 2, così come chiarito dall’Arbitro, è stato ammonito soltanto
una volta, al 4° del secondo tempo, circostanza anche questa chiarita, per proteste.
_ L’Arbitro ha escluso di aver comminato la seconda ammonizione al Polidori, al 30° del secondo tempo,
così come sostenuto dalla Società reclamante né uno degli Assistenti ha mai registrato la seconda
ammonizione poiché, in tal caso, avrebbe richiamato l’attenzione dell’Arbitro ed il gioco non sarebbe
ripreso.
_ La Commissione osserva che le annotazioni del Commissario di Campo corrispondono con quelle
dell’Arbitro per quanto riguarda i giocatori ammoniti della Società Lama.
_ Per quanto attiene alla richiesta di prova televisiva formulata dalla Società reclamante ritiene questa
Commissione che la stessa non possa avere ingresso ai sensi di quanto disposto dall’Art. 31 del C. di
G.S. laddove tale prova è riservata esclusivamente a fatti di condotta violenta, principio ribadito anche
dall’Art. 30 del C. di G.S. relativamente ai poteri di accertamento e di indagine riservati agli Organi della
Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
Delibera di respingere il reclamo presentato dal G.S. Lama Calcio.
DISPONE INCAMERARSI LA RELATIVA TASSA.
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