COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 91 Del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ P.G.S. NARNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA P.G.S. NARNI – P.G.S. ERIBERTO BOSICO DISPUTATA IL 04.03.2006 A NARNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 33 DEL COMITATO PROVINCIALE TERNI DEL GIORNO 09.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ INIBIZIONE AL DIRIGENTE D’ANNA LUCIANO FINO AL 30.09.2006.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 91 Del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ P.G.S. NARNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA P.G.S. NARNI – P.G.S. ERIBERTO BOSICO DISPUTATA IL 04.03.2006 A NARNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 33 DEL COMITATO PROVINCIALE TERNI DEL GIORNO 09.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ INIBIZIONE AL DIRIGENTE D’ANNA LUCIANO FINO AL 30.09.2006. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.04.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria, comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività della sanzione e riduzione della stessa. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. - Dagli atti del procedimento emerge in maniera chiara che il Sig. D’Anna Luciano teneva grave comportamento nei confronti dell’arbitro. I fatti risultano, in sostanza, descritti nella delibera del G.S. impugnata. - Per una equa applicazione della sanzione nei confronti dello stesso questa Commissione, preso atto dell’impossibilità del direttore di gara di partecipare all’odierna seduta per motivi di lavoro, ne disponeva l’audizione a mezzo telefono. Da quanto emerge nel complesso della condotta tenuta dal Dirigente, si ritiene comunque opportuno sanzionare lo stesso in maniera più ridotta e con la inibizione sino al 31.07.2006. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società P.G.S. Narni, riduce la inibizione inflitta dal G.S. al Dirigente D’Anna Luciano sino al 31.07.2006. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it