COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 91 Del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ P.G.S. NARNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA P.G.S. NARNI – P.G.S. ERIBERTO BOSICO DISPUTATA IL 04.03.2006 A NARNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 33 DEL COMITATO PROVINCIALE TERNI DEL GIORNO 09.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ INIBIZIONE AL DIRIGENTE D’ANNA LUCIANO FINO AL 30.09.2006.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 91 Del 27/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
3^ CATEGORIA – GIRONE “C”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ P.G.S. NARNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA
P.G.S. NARNI – P.G.S. ERIBERTO BOSICO DISPUTATA IL 04.03.2006 A NARNI (AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 33 DEL COMITATO
PROVINCIALE TERNI DEL GIORNO 09.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ INIBIZIONE AL DIRIGENTE D’ANNA LUCIANO FINO AL 30.09.2006.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.04.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria, comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività della sanzione e riduzione della stessa.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
- Dagli atti del procedimento emerge in maniera chiara che il Sig. D’Anna Luciano teneva grave
comportamento nei confronti dell’arbitro. I fatti risultano, in sostanza, descritti nella delibera del
G.S. impugnata.
- Per una equa applicazione della sanzione nei confronti dello stesso questa Commissione,
preso atto dell’impossibilità del direttore di gara di partecipare all’odierna seduta per motivi di
lavoro, ne disponeva l’audizione a mezzo telefono. Da quanto emerge nel complesso della
condotta tenuta dal Dirigente, si ritiene comunque opportuno sanzionare lo stesso in maniera
più ridotta e con la inibizione sino al 31.07.2006.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società P.G.S. Narni, riduce la inibizione inflitta
dal G.S. al Dirigente D’Anna Luciano sino al 31.07.2006.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 91 Del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ P.G.S. NARNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA P.G.S. NARNI – P.G.S. ERIBERTO BOSICO DISPUTATA IL 04.03.2006 A NARNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 33 DEL COMITATO PROVINCIALE TERNI DEL GIORNO 09.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ INIBIZIONE AL DIRIGENTE D’ANNA LUCIANO FINO AL 30.09.2006."