COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 91 Del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SERIE “D” CALCIO A CINQUE – GIRONE “D” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LIBERTAS THYRUS IN RIFERIMENTO ALLA GARA LIBERTAS THYRUS – CHICO MENDES DISPUTATA IL 11.03.2006 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 35 DEL COMITATO PROVINCIALE TERNI DEL GIORNO 16.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA) _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE VIGNOLI ALESSIO FINO AL 30.03.2007.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 91 Del 27/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
SERIE “D” CALCIO A CINQUE – GIRONE “D”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LIBERTAS THYRUS IN RIFERIMENTO ALLA
GARA LIBERTAS THYRUS – CHICO MENDES DISPUTATA IL 11.03.2006 A TERNI (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 35 DEL COMITATO PROVINCIALE
TERNI DEL GIORNO 16.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA)
_ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE VIGNOLI ALESSIO FINO AL 30.03.2007.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.04.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Terni,
comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività della sanzione e riduzione della stessa.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE.
- Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto in ordine al
comportamento posto in essere a fine gara dal calciatore Vignoli Alessio, il quale, dopo aver fatto rientro
negli spogliatoi, tornava nuovamente all’interno del terreno di gioco e, raccogliendo una catena vicino
alla recinzione, cercava di scagliarsi contro qualcuno che si trovava all’interno del rettangolo di gioco.
- L’arbitro non è stato in grado di capire contro chi volesse scagliarsi anche perché il Vignoli Alessio è
stato immediatamente bloccato da altri giocatori.
- Ciò posto, pur riconfermando la gravità del gesto, questa Commissione ritiene che la sanzione possa
tuttavia essere contenuta nella squalifica fino al 31.12.2006, anche in considerazione del fatto che il
suddetto comportamento non ha procurato alcun tipo di danno.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.D. Libertas Thyrus, riduce la squalifica inflitta dal G.S.
al calciatore Vignoli Alessio fino al 31.12.2006.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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