COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 93 Del 05/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PROVINCIALE JUNIORES – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA FRATTA TODINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA FRATTA TODINA – GIOVE 2002 DISPUTATA IL 04.03.2006 A FRATTA TODINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 34 DEL COMITATO PROVINCIALE TERNI DEL GIORNO 10.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA) _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CARDELLINI FABIO FINO AL 07.03.2007.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 93 Del 05/05/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
PROVINCIALE JUNIORES - GIRONE “C”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA FRATTA TODINA IN
RIFERIMENTO ALLA GARA FRATTA TODINA – GIOVE 2002 DISPUTATA IL 04.03.2006 A
FRATTA TODINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.
NR. 34 DEL COMITATO PROVINCIALE TERNI DEL GIORNO 10.03.2006 PUBBLICATO IN PARI
DATA)
_ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CARDELLINI FABIO FINO AL 07.03.2007.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.05.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Terni, comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi :
- Eccessività della sanzione e riduzione della stessa.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
- L’arbitro, convocato in merito, ha avuto modo di confermare, dinanzi questa Commissione
Disciplinare, ribadendo la condotta tenuta dal calciatore Cardellini Fabio. Quest’ultimo dopo
aver colpito con un pugno l’avversario si rendeva colpevole di un tentativo di aggressione che
non aveva esito in quanto veniva trattenuto dai propri compagni di squadra. La società
reclamante ha tenuto ha precisare che il direttore di gara si trovava frapposto fra il Cardellini ed
altri suoi avversari di giuoco e non è certo il tentativo di aggressione diretto all’arbitro.
- Ciò posto questa Commissione, pur evidenziando la gravità del comportamento assunto dal
calciatore Cardellini Fabio e l’opportunità di sanzionare lo stesso, ritiene che la sanzione inflitta
dal G.S. sia eccessiva e possa essere ridotta in quanto tutto si verificava in unico contesto di
comportamento nervoso ed irriguardoso del calciatore che, comunque, non provocava ulteriori
effetti nei confronti del direttore di gara.
- Si ritiene congruo ridurre detta sanzione nella squalifica fino al 30.09.2006.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Fratta Todina, riduce la squalifica
inflitta dal G.S. al calciatore Cardellini Fabio fino al 30.09.2006.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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