COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 17.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. VENTURINA CALCIO AVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MILIANTI DARIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 118 dell’8.03.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 17.03.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. VENTURINA CALCIO AVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MILIANTI DARIO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 118 dell’8.03.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo,
OSSERVA
IL GIUDICE Sportivo con C.U. n. 118 del 08.03.2006 ha comminato al calciatore Milianti
Dario, la squalifica per tre gare effettive, per aver colpito con uno schiaffo un avversario.
Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S..
La A.S. Venturina Calcio ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione,
sostenendo che il calciatore non avrebbe commesso nessun gesto grave e che
probabilmente l’arbitro ha travisato i fatti, scambiando un movimento brusco al fine di
divincolarsi da un avversario con uno schiaffo. La Società, quindi, concludeva con la
richiesta di una congrua riduzione della squalifica inflitta.
Preso atto che trattasi di gesto che non può essere considerato violento ma atto
antiregolamentare teso a divincolarsi dall’avversario tant’è che quest’ultimo non ha
riportato nessuna conseguenza.
Valutato che la diversa fattispecie va equamente sanzionata,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore Milianti
Dario da n. 3 e n. 2 gare effettive. Nulla per la tassa non versata.
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