COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE E L’AMMENDA DI _ 4.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 118 del 08.03.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE E L’AMMENDA DI _ 4.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 118 del 08.03.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali osserva quanto segue: si legge nel referto arbitrale che, al termine della gara, il dirigente accompagnatore ufficiale della reclamante rivolgeva espressioni offensive all’arbitro ed al designatore e nel corso della gara i sostenitori della reclamante insultavano ripetutamente l’arbitro, gettavano in campo bottiglie piene d’acqua e lattine vuote e bersagliavano con sputi i calciatori della squadra avversaria. Inoltre, raggiungevano il campo con due fumogeni accesi, un’asta di bandiera in plastica, cinque bottiglie d’acqua e due fumogeni spenti tanto da indurre l’arbitro a sospendere la gara per circa due minuti. In questa circostanza otto sostenitori della reclamante si mettevano a cavallo della rete di recinzione con una gamba lato terreno di giuoco ed insultavano e minacciavano l’arbitro, desistendo solo per l’intervento del capitano e di altri calciatori della reclamante. Sempre a fine gara il direttore sportivo della reclamante insultava l’arbitro che colpiva con un leggiero calcio al polpaccio. Lo stesso direttore sportivo, nel mentre l’arbitro rientrava nello spogliatoio, lo colpiva con un secondo calcio più violento del primo, che raggiungeva l’arbitro ad una coscia. Nel frattempo dieci persone, di cui la metà con la tuta sociale della reclamante, offendevano e minacciavano l’arbitro. Questi, peraltro, su consiglio dei Carabinieri presenti, era costretto ad attendere venti minuti per uscire dall’impianto, che lasciava scortato da due auto dei Carabinieri, mentre altri Carabinieri tenevano lontana un’ottantina di sostenitori della reclamante che urlavano all’indirizzo dell’arbitro e lo minacciavano. La reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione, sostenendo che i fatti sarebbero riconducibili entro limiti di minore entità ove si considerasse che la gara aveva avuto un regolare svolgimento, che nessun danno a persone e cose si era verificato, che il capitano ed alcuni calciatori della reclamante si erano fattivamente adoperati per ripristinare l’ordine , che la reclamante non aveva precedenti, che infine la reclamante stessa non annoverava nelle proprie cariche la figura del direttore sportivo per cui la persona che aveva colpito l’arbitro era un estraneo, infiltratosi nel contesto del fine gara. Il reclamo è parzialmente accoglibile. I motivi indotti dalla reclamante appaiono fondati, perché risulta dal referto arbitrale, che gli episodi non hanno influito sull’esito della gara e che il capitano della reclamante con altri compagni di squadra si è adoperato per calmare la propria tifoseria. L’accoglimento del reclamo è tuttavia limitato alla revoca dell’ammenda, con conferma della squalifica del campo, che appare commisurata a quanto accaduto, P.Q.M. Accoglie parzialmente il reclamo e per l’effetto, annulla l’ammenda di _ 4.000,00; conferma nel resto. Nulla per la tassa non versata.
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