COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. F.C. LAVELLO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CATAPANO DOMENICO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 122 del 15.03 .2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. F.C. LAVELLO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CATAPANO DOMENICO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 122 del 15.03 .2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti, sentito il Vice Presidente della reclamante ed il calciatore che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre gare al calciatore Catalano Domenico perché durante la gara San Felice Normanna-Lavello del 12.03.2006 in azione di giuoco colpiva con uno schiaffo al volto un avversario; propone reclamo la Pol. F.C. Lavello negando la sussistenza del fatto contestato e proponendo l’assunzione di prova televisiva; preliminarmente va dichiarata la inammissibilità della prova televisiva che non è stata proposta con le modalità e termini previsti dall’art. 31 lett. a3) del C.G.S.; ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. il rapporto degli ufficiali di gara gode di fede privilegiata e dal rapporto dell’assistente arbitrale si evince che il Catalano ha effettivamente colpito un avversario con uno schiaffo durante un’azione di giuoco. Ai sensi dell’art. 14 comma 2bis lett. b) del C.G.S. la sanzione edittale minima per i fatti di condotta violenta nei confronti di calciatori è quella di tre giornate di squalifica. Pertanto il reclamo è infondato e va respinto, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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