COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PISONIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA PISONIANO-NUOVA AVEZZANO DEL 18.02.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 56 del 22.02.2006 – Campionato Nazionale Juniores).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PISONIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA PISONIANO-NUOVA AVEZZANO DEL 18.02.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 56 del 22.02.2006 – Campionato Nazionale Juniores). La Commissione Disciplinare, rilevato che la Società A.S.D. Pisoniano Calcio, dopo aver preannunciato reclamo, in data 25.02.2006, sulle decisioni del Giudice Sportivo sui fatti accaduti nella gara Pisoniano-Nuova Avezzano del 18.02.2006, valevole per il Campionato Nazionale Juniores, pubblicate sul C.U. n. 56 del 22.02.2006, non ha dato seguito al reclamo; visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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