COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MONOPOLI S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LOSETO GIANLUCA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 22.03.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MONOPOLI S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LOSETO GIANLUCA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 22.03.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla A.C. Monopoli avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 127 del 22.03.2006) con il quale è stata irrogata la squalifica per n. 3 gare al calciatore Gianluca Roseto “per aver colpito con uno schiaffo un avversario – sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2bis lett. b) del C.G.S:”; rilevato che nel reclamo si eccepisce che essendo stata irrogata al calciatore Taurino la sanzione per atto di violenza tenuto al 27° del secondo tempo, dovrebbero sorgere dubbi in ordine all’effettivo andamento dei fatti essendo stata irrogata la stessa sanzione per uno stesso comportamento tenuto da calciatore della squadra avversario allo stesso minuto; considerato che la descrizione dei fatti quale riportata nel rapporto arbitrale non può lasciare alcun dubbio giacché appare verosimile che i due calciatori si siano scambiati un atto di violenza reciprocamente, nessun rilievo potendo avere quale dei due abbia colpito per primo; ritenuto che il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, lett. a1) del C.G.S.; valutato che per il comportamento tenuto dal calciatore Roseto la sanzione è espressamente determinata dall’art. 14 comma 2bis lett. b) del C.G.S., P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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