COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TUZI MASSIMILIANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 22.03.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/03/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TUZI
MASSIMILIANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 22.03.2006 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla Nuova Avezzano Calcio avverso il provvedimento del
Giudice Sportivo (C.U. n. 127 del 22.03.2006) con il quale è stata irrogata la squalifica
per n. 4 gare al calciatore Massimiliano Tuzi “perché, calciatore in panchina in quanto
precedentemente sostituito, correva verso un assistente arbitrale protestando
platealmente contro una decisione del direttore di gara. Nella circostanza lo spingeva
con un braccio”;
rilevato che nel reclamo si precisa che il calciatore non ha spinto l’assistente arbitrale
ma lo avrebbe semplicemente toccato per attirarne l’attenzione e che, pertanto, non
potrebbe ravvisarsi un comportamento violento;
rilevato, altresì, che nel reclamo si precisa che la frase proveniente dal Tuzi non avrebbe
i connotati della condotta ingiuriosa o irriguardosa;
ascoltato l’assistente arbitrale in via telefonica, il quale ha tenuto a precisare che in
effetti il Tuzi non lo colpiva ma si limitava a richiamare in maniera energica la sua
attenzione toccandogli la spalla sinistra;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
considerato che nel comportamento tenuto dal Tuzi non può ravvisarsi alcun connotato
di violenza, quanto di mera protesta nei confronti dell’arbitro sicuramente irriguardosa,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore
Massimiliano Tuzi da n. 4 a n. 2 gare effettive.
Nulla per la tassa non versata.
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