COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BERNARDINI EMILIANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 22.03 .2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BERNARDINI EMILIANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 22.03 .2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti del procedimento, osserva. Il Giudice Sportivo ha comminato al calciatore della U.S. Vibonese Calcio, Bernardini Emiliano, la squalifica per due giornate effettive di gara per “intervento falloso nei confronti di un avversario in reazione”. Avverso tale decisione proponeva reclamo la U.S. Vibonese Calcio sostenendo che il Bernardini non aveva colpito l’avversario al volto, essendosi limitato a dare un “calcetto” da tergo e ad indicare con la mano all’arbitro l’avversario, tra l’altro espulso perché responsabile egli stesso di precedente intervento falloso nei confronti del Bernardini. Si sosteneva anche, nel reclamo, che il Bernardini, se pure meritevole di espulsione per il “calcetto” dato in reazione, non doveva essere sanzionato dal Giudice Sportivo in misura diversa da quella irrogata al calciatore Ripa Francesco del Sorrento, autore del primo episodio di intervento falloso. Solo sotto questo profilo, il reclamo può essere accolto. Non c’è, infatti, alcuna ragione, avendo riferimento al rapporto arbitrale che, come è noto, è da considerarsi prova privilegiata e smentisce la versione difensiva rappresentata dalla reclamante circa le modalità del fallo di reazione posto in essere dal Bernardini, della disparità di trattamento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti dei due calciatori avversari che hanno commesso lo stesso intervento falloso, se pure il Bernardini, in reazione, P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica irrogata al calciatore Bernardini Emiliano ad una giornata effettiva di gara. Nulla per la tassa non versata.
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