COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE VENDITTO AURELIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 137 del 05.04.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA - DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO
TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA AL
CALCIATORE VENDITTO AURELIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 137 del
05.04.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, constatato che esso è stato proposto con procedimento d’urgenza;
visto l’art. 32 comma 9 del C.G.S., che recita che non può essere richiesto il
procedimento d’urgenza nel caso di squalifica per una gara;
ritenuto improcedibile il reclamo nell’ambito dell’invocata urgenza, trattandosi peraltro di
un caso per il quale non è stato richiesto l’uso di immagini televisive;
esaminato comunque nel merito il reclamo medesimo, si rileva che le ragioni addotte
dalla reclamante non trovano riscontro nel referto di gara, per cui la sanzione comminata
al calciatore Venditto Aurelio appare equa e meritevole di essere confermata; in effetti il
comportamento del calciatore Venditto, tenuto dopo la segnatura di una rete, è stato tale
da provocare la reazione della tifoseria avversa, che si è protratta anche dopo la
conclusione della gara,
P.Q.M.
Respinge il reclamo, disponendo l’addebito della tassa non versata.
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