COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE VENDITTO AURELIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 137 del 05.04.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA - DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE VENDITTO AURELIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 137 del 05.04.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, constatato che esso è stato proposto con procedimento d’urgenza; visto l’art. 32 comma 9 del C.G.S., che recita che non può essere richiesto il procedimento d’urgenza nel caso di squalifica per una gara; ritenuto improcedibile il reclamo nell’ambito dell’invocata urgenza, trattandosi peraltro di un caso per il quale non è stato richiesto l’uso di immagini televisive; esaminato comunque nel merito il reclamo medesimo, si rileva che le ragioni addotte dalla reclamante non trovano riscontro nel referto di gara, per cui la sanzione comminata al calciatore Venditto Aurelio appare equa e meritevole di essere confermata; in effetti il comportamento del calciatore Venditto, tenuto dopo la segnatura di una rete, è stato tale da provocare la reazione della tifoseria avversa, che si è protratta anche dopo la conclusione della gara, P.Q.M. Respinge il reclamo, disponendo l’addebito della tassa non versata.
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