COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SAMBONIFACESE AVVERSO L’AMMENDA DI _ 200,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 22.03.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SAMBONIFACESE AVVERSO L’AMMENDA DI _ 200,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 22.03.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla A.C. Sambonifacese Don Bosco avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 127 del 22.03.2006) con il quale è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di _ 200,00 “perché propri sostenitori in campo avverso, nel corso della gara, danneggiavano la rete di protezione presente nel settore loro riservato – si fa obbligo di risarcire I danni se richiesti e documentati”; preso atto che da un esame degli atti si può rilevare che, a fine gara prima di lasciare l’impianto di giuoco, il dirigente della Società ospitante consegnava all’arbitro una riserva scritta e chiedeva di verificare una situazione di danno verificatasi nella rete parapalloni confinante con la rete di recinzione nel settore occupato nel corso della partita dai tifosi ospiti; preso atto, altresì, che l’arbitro come risulta dal rapporto, costatava la presenza “di molteplici vistosi strappi non presenti prima dell’inizio della gara “. Ascoltato telefonicamente l’arbitro il quale precisava in effetti di aver notato la situazione di danno verificatosi ma di non poter in alcun modo con certezza imputare tale situazione ad una o all’altra delle tifoserie. Valutato che, in assenza di prove certe sulla responsabilità della situazione di danno, non può essere ascritta alcuna responsabilità alla Società ospitante, P.Q.M. In accoglimento del reclamo annulla la sanzione irrogata Nulla per la tassa non versata.
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