COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOOTBALL BRINDISI 1912 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFCIA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TAURINO VALENTINO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 22.03.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOOTBALL BRINDISI 1912 S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFCIA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TAURINO VALENTINO
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 22.03.2006 – Campionato Serie D).
i
l Giudice Sportivo con C.U. n. 127 del 22.03.2006 ha comminato al calciatore Taurino
Valentino la squalifica per tre gare effettive, perché colpiva con uno schiaffo un
avversario, facendolo cadere. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2
bis lett. b) del C.G.S..
la Football Brindisi 1912 S.r.l. nonché lo stesso Taurino Valentino hanno proposto
reclamo avverso la suddetta decisione, sostenendo che un gesto di autodifesa è stato
interpretato come “ schiaffo”, chiedendo la riduzione di detta squalifica e sebbene
richiesto di essere ammessi alla discussione per la difesa conclusiva, nessuno si è
presentato.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Infatti, la sanzione inflitta non può che essere confermata, stante che i documenti ufficiali
di gara godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S..
Si evidenzia inoltre, che la sanzione inflitta consiste nel minimo edittale previsto dall’art.
14 comma 2 bis del C.G.S. per i fatti contestati.
In conclusione appare congrua la sanzione irrogata della squalifica per tre gare effettive,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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