COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TACCHI MAURIZIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 132 del 27.03 .2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TACCHI MAURIZIO
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 132 del 27.03 .2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla Renato Curi Angolana avverso il provvedimento del
Giudice Sportivo (C.U. n. 132 del 27.03.2006) con il quale è stata irrogata la squalifica
per tre gare effettive al calciatore Maurizio Tacchi “perché, a gioco fermo, tirava
violentemente per i capelli un avversario facendolo cadere a terra. Sanzione così
determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S.”;
rilevato che dagli atti di gara, in particolare dal rapporto dell’arbitro, risulta che il
calciatore “ a giuoco fermo tirava i capelli di un avversario in maniera violenta facendolo
cadere a terra senza creare conseguenze fisiche”;
ascoltati il difensore della Società reclamante e lo stesso calciatore i quali hanno
precisato che il comportamento tenuto non può essere considerato come un “atto di
violenza” non avendone i requisiti;
ritenuto che in effetti il comportamento tenuto dal calciatore Tacchi va più correttamente
inquadrato nei casi di condotta gravemente antisportiva e dunque nelle persone di cui
all’art. 14 comma 2 bis, lett. a) del C.G.S.;
considerato che, alla luce della diversa qualificazione del comportamento contestato al
calciatore, la sanzione irrogata deve essere ridotta,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore Maurizio
Tacchi da n. 3 gare effettive a n. 2 gare effettive. Nulla per la tassa non versata.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TACCHI MAURIZIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 132 del 27.03 .2006 – Campionato Serie D)."