COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TACCHI MAURIZIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 132 del 27.03 .2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 07/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TACCHI MAURIZIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 132 del 27.03 .2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla Renato Curi Angolana avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 132 del 27.03.2006) con il quale è stata irrogata la squalifica per tre gare effettive al calciatore Maurizio Tacchi “perché, a gioco fermo, tirava violentemente per i capelli un avversario facendolo cadere a terra. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S.”; rilevato che dagli atti di gara, in particolare dal rapporto dell’arbitro, risulta che il calciatore “ a giuoco fermo tirava i capelli di un avversario in maniera violenta facendolo cadere a terra senza creare conseguenze fisiche”; ascoltati il difensore della Società reclamante e lo stesso calciatore i quali hanno precisato che il comportamento tenuto non può essere considerato come un “atto di violenza” non avendone i requisiti; ritenuto che in effetti il comportamento tenuto dal calciatore Tacchi va più correttamente inquadrato nei casi di condotta gravemente antisportiva e dunque nelle persone di cui all’art. 14 comma 2 bis, lett. a) del C.G.S.; considerato che, alla luce della diversa qualificazione del comportamento contestato al calciatore, la sanzione irrogata deve essere ridotta, P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore Maurizio Tacchi da n. 3 gare effettive a n. 2 gare effettive. Nulla per la tassa non versata.
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