COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOOTBALL BRINDISI 1912 S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI _ 300,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 137 del 05.04.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOOTBALL BRINDISI 1912 S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI _ 300,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 137 del 05.04.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti, rilevato che nessuno è comparso per la reclamante, ritualmente avvisata dell’odierna udienza, osserva: il G.S. ha inflitto al Brindisi l’ammenda di _ 300,00 per indebita presenza all’interno del recinto di gioco di persone non identificate che protestavano nei confronti dell’arbitro; il Brindisi propone reclamo sostenendo che i due propri dirigenti presenti sul terreno di giuoco sarebbero stati autorizzati dal Commissario di campo. Chiede in via istruttoria di disporre l’audizione del Commissario stesso. Il ricorso è infondato. Infatti il Commissario di campo non può autorizzare l’ingresso sul terreno di giuoco di soggetti diversi da quelli elencati in distinta. Peraltro nella fattispecie la circostanza dedotta dai ricorrenti è esclusa proprio dal rapporto del Commissario di campo che conferma la presenza tra i dirigenti del Brindisi di una persona non autorizzata poi allontanata dall’arbitro, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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