COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LAUDANO RAFFAELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 137 del 05.04.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 151 del 21/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA
PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LAUDANO RAFFAELE (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 137 del 05.04.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue. Risulta dal referto che il
calciatore Laudano Raffaele nel corso della gara, a giuoco fermo, colpiva un avversario
dapprima con uno schiaffo al volto e successivamente nello stesso contesto con altri
due schiaffi al volto. Tra il primo e gli altri due schiaffi, anche il Laudano veniva colpito
con uno schiaffo sul volto dal medesimo avversario. Il calciatore Laudano Raffaele, a
fine gara, si rivolgeva verso alcuni calciatori avversari, pronunciando contro di loro
espressioni offensive. Il tutto veniva repertato dall’assistente dell’arbitro. La reclamante
ha chiesto la riduzione della squalifica, assumendo che la sanzione sarebbe maturata
sul presupposto di due distinte azioni del calciatore Laudano (il primo schiaffo da una
parte, il secondo ed il terzo schiaffo dall’altra), mentre l’episodio doveva essere
interpretato come un unico atto; e che quanto commesso dal calciatore Laudano a fine
gara doveva essere ricondotto nel clima di generale tensione che si era ingenerato
anche perché un calciatore della reclamante era stato colpito da un calciatore
avversario.
Il reclamo è infondato. Il comportamento del calciatore Laudano costituisce atto di
violenza sanzionato dall’art. 14 comma 2 bis lett. B) C.G.S. aggravato dalla reiterazione
del gesto, ancorché provocata dalla reazione dell’avversario. Inoltre, le espressioni
offensive del calciatore Laudano a fine gara andavano valutate separatamente dagli
episodi precedenti, in quanto non costituenti violenza, ma semplicemente atteggiamenti
non regolamentari.
La squalifica appare pertanto equa e deve essere confermata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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