COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LAUDANO RAFFAELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 137 del 05.04.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LAUDANO RAFFAELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 137 del 05.04.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue. Risulta dal referto che il calciatore Laudano Raffaele nel corso della gara, a giuoco fermo, colpiva un avversario dapprima con uno schiaffo al volto e successivamente nello stesso contesto con altri due schiaffi al volto. Tra il primo e gli altri due schiaffi, anche il Laudano veniva colpito con uno schiaffo sul volto dal medesimo avversario. Il calciatore Laudano Raffaele, a fine gara, si rivolgeva verso alcuni calciatori avversari, pronunciando contro di loro espressioni offensive. Il tutto veniva repertato dall’assistente dell’arbitro. La reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica, assumendo che la sanzione sarebbe maturata sul presupposto di due distinte azioni del calciatore Laudano (il primo schiaffo da una parte, il secondo ed il terzo schiaffo dall’altra), mentre l’episodio doveva essere interpretato come un unico atto; e che quanto commesso dal calciatore Laudano a fine gara doveva essere ricondotto nel clima di generale tensione che si era ingenerato anche perché un calciatore della reclamante era stato colpito da un calciatore avversario. Il reclamo è infondato. Il comportamento del calciatore Laudano costituisce atto di violenza sanzionato dall’art. 14 comma 2 bis lett. B) C.G.S. aggravato dalla reiterazione del gesto, ancorché provocata dalla reazione dell’avversario. Inoltre, le espressioni offensive del calciatore Laudano a fine gara andavano valutate separatamente dagli episodi precedenti, in quanto non costituenti violenza, ma semplicemente atteggiamenti non regolamentari. La squalifica appare pertanto equa e deve essere confermata, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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