COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 137 del 05.04.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 137 del 05.04.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo, letti gli atti e ritenuto che: il gravame della Sangiuseppese è fondato sulla contestazione del più grave dei fatti addebitati ai sostenitori della reclamante: l’aver colpito con un calcio un calciatore del Nuovo Terzigno, a seguito di ciò trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti. La reclamante nega, infatti, ogni contatto tra propri sostenitori ed i calciatori ospiti, escludendo anche la circostanza dell’accertamento ospedaliero del calciatore colpito. - 151/3 - L’assunto della reclamante configura in una mera allegazione difensiva sfornita di ogni prova ed inidonea, dunque, a revocare in dubbio la piena attendibilità del rapporto del Commissario di campo – ritenuto fonte di prova ai sensi dell’art. 31 lett. B1) del C.G.S. - e, nella specie correttamente circostanziato, in quanto precisa sia l’identità del calciatore colpito, che il fatto che il trasporto in ospedale del medesimo fu compiuto con l’ausilio dell’ambulanza. La sanzione irrogata di _ 2.000,00 di ammenda con diffida risulta, infine congrua tenuto conto della richiamata specifica aggressione, e del fatto che, oltre al lancio di bottiglie, vi è stato lo scavalcamento delle reti di recinzione e l’invasione dello spazio antistante lo spogliatoio da parte di più tifosi, P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto dalla F.C. Sangiuseppese disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa non versata.
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