COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 21/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. DALLA VALLE MARIANO (dirigente A.S. Sambonifacese Don Bosco) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE FINO AL 10.05.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 142 del 12.04.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 151 del 21/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL SIG. DALLA VALLE MARIANO (dirigente A.S. Sambonifacese Don
Bosco) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE FINO AL 10.05.2006 (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 142 del 12.04.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, visti gli atti,
OSSERVA
Il G.S. con procedimento pubblicato sul C.U. n. 142 del 12.04.2006, ha irrogato la
sanzione dell’inibizione sino al 10.05.2006 al sig. Dalla Valle Mariano, Presidente della
A.S. Sambonifacese Don Bosco, perché, durante la gara Vallagarina/Sambonifacese del
09.04.2006, “entrava indebitamente sul terreno di giuoco e spintonava l’allenatore della
squadra avversaria. Nell’azione, entrambi, poggiavano la testa contro quella dell’altro.
Sanzione così determinata in considerazione della prevista sospensione dell’attività per
le festività pasquali”.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il sig, Dalla Valle, nella sua qualità di
Presidente della Sambonifacese, contestando lo svolgimento dei fatti e chiedendo una
riduzione della sanzione inflitta.
Il reclamo è infondato e va respinto.
Le doglianze prospettate nel reclamo costituiscono mere deduzioni difensive, prive di
alcun riscontro probatorio, che non solo impediscono di superare le univoche risultanze
del rapporto arbitrale, ma anche di poter consentire a questa Commissione Disciplinare
di svolgere un’attività istruttoria.
Ciò detto, la sanzione inflitta risulta congrua rispetto all’addebito,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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