COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 03/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PISONIANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA PISONIANO-ANGRI DEL 26.03.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 137 del 05.04.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 03/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PISONIANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA PISONIANO-ANGRI DEL 26.03.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 137 del 05.04.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, sentita nella riunione del 3 maggio 2006 la società reclamante ed il proprio difensore OSSERVA La Pisoniano ha proposto reclamo avverso al decisione con cui il G.S. ha disposto la ripetizione della gara Pisoniano – Angri - per avere il direttore di gara riconosciuto il proprio “errore tecnico”, per non avere, al 49° del secondo tempo, espulso il calciatore del Pisoniano n.18 nonostante la doppia ammonizione a questi comminata nel corso della gara – sul presupposto che la mancata espulsione del suddetto calciatore non avrebbe inciso sul regolare svolgimento dell’incontro, stante che la gara si sarebbe conclusa appena venti secondi dopo la commissione dell’”errore” da parte del direttore di gara. Il reclamo è infondato e va respinto. Ai sensi dell’art.12, comma 4, del C.G.S. “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara…” Nel caso di specie il “fatto” che forma oggetto di esame da parte di questa Commissione è rappresentato da una decisione arbitrale che, per stessa ammissione del direttore di gara, è risultata errata. E’ quindi evidente che questo giudice non è chiamato a decidere in merito agli effetti che un fatto possa aver avuto sul regolare, o meno, svolgimento della gara, ma è chiamato a verificare se nel corso della gara si sia, o meno, verificato un “errore tecnico”, e cioè un “fatto” che sia valutabile esclusivamente con criteri tecnici. Ora, non vi è dubbio che il fatto in contestazione è riconducibile alla fattispecie di “errore tecnico”: è lo stesso direttore di gara, difatti, a dare atto del proprio “errore”, consistito nella mancata espulsione di un calciatore ammonito due volte nel corso dell’incontro. Di questo solo la Commissione deve e può prendere atto. Ed è evidente che, in forza della norma sopra richiamata, il “fatto” in questione, per sua natura, è valutabile esclusivamente con criteri tecnici, così restando precluso il ricorso a valutazioni sugli effetti che quel “fatto” abbia prodotto sul regolare, o meno, svolgimento della gara. Ove, ad abundantiam si voglia ugualmente valutare l’errore tecnico come idoneo a determinare un irregolare svolgimento dell’incontro, può sicuramente affermarsi nel merito: - che gli atti a disposizione non consentono di valutare con riferimento allo spazio ed al tempo, le potenzialità offensive dell’Angri, ai fini del risultato di gara; - che, in ogni caso, come riconosciuto da parte reclamante “risulta evidente che il numero 18 del Pisoniano dopo l’ammonizione (la seconda che avrebbe dovuto determinare quindi l’espulsione) è rimasto in campo per una ventina di secondi”; - che non trova invece conferma alcuna l’ulteriore affermazione di parte reclamante che questo tempo si sarebbe ridotto a nove secondi di gioco effettivo; - che, in ogni caso, la velocità del gioco moderno e le attuali tecniche possono consentite la realizzazione di una rete anche in pochissimi secondi. Tutto ciò premesso, non esistendo la possibilità di poter valutare con criteri di assoluta certezza la influenza o meno dell’errore dell’arbitro sulla regolarità della gara, deve ritenersi prevalente su ogni altra considerazione l’incidenza dell’errore tecnico, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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