COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 03/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. GIARRE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AMICO SALVATORE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 152 del 24.04.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 157 del 03/05/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. GIARRE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AMICO SALVATORE (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 152 del 24.04.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo,
OSSERVA
Il Giudice Sportivo con C.U. n. 152 del 24.04.2006 ha comminato al calciatore Amico
Salvatore la squalifica per tre gare effettive, perché colpiva con uno schiaffo un
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avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del
C.G.S.
La A.S. Giarre Calcio ha proposto reclamo avverso la suddetta squalifica, sostenendo
che il calciatore stava calciando in porta e conseguentemente all’azione di gioco veniva
strattonato da un avversario, quindi, lo stesso reagiva a tale gesto.
La Società reclamante concludeva con una richiesta di rivedere e ridurre la sanzione
inflitta al calciatore Amico Salvatore.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
La sanzione inflitta, infatti, non può che essere confermata stante che i documenti
ufficiali di gara godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S. e come
tra l’altro confermato dai documenti resi dall’arbitro ad integrazione del rapporto a
questa Commissione.
Si evidenzia, inoltre, che la sanzione inflitta consiste nel minimo edittale previsto dall’art.
14 comma 2 bis del C.G.S. per i fatti contestati.
In conclusione la sanzione della squalifica per tre gare effettive appare congrua,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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