COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 12/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FO.CE.VARA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2006 AL CALCIATORE IAIONE MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 71 del 27.03.2006 – Campionato Nazionale Juniores).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 163 del 12/05/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FO.CE.VARA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO
AL 30.11.2006 AL CALCIATORE IAIONE MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U.
n. 71 del 27.03.2006 – Campionato Nazionale Juniores).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che la Società A.S.D. FO.CE. VARA, dopo aver richiesto, a mezzo fax, in data
29.03.2006, copia degli atti relativi alla gara Fortis Juventus-FO. CE VARA del
25.03.2006, valevole per il Campionato Nazionale Juniores, non ha proposto reclamo
avverso la sanzione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 71 del 27.03.2006;
visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S.,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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