COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 19/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. APRILIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA APRILIA-MONTEROTONDO DEL 07.05.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 168 del 17.05.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 19/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. APRILIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA APRILIA-MONTEROTONDO DEL 07.05.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 168 del 17.05.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla A.C. Aprilia (ai sensi di quanto previsto dal C.U. n. 162/A del 03.02.2006) avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 168 del 17.05.2006) con il quale è stata inflitta alla Società la punizione sportiva della perdita della gara Aprilia-Monterotondo del 07/05/2006 con il punteggio di 0-3; la retrocessione della A.C. Aprilia all’ultimo posto in classifica del Campionato di competenza (ai sensi dell’art. 13, comma 6 del C.G.S.), la squalifica del campo di giuoco fino al 30.06.2007 con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse; l’inibizione del Presidente Massimo Treiani a svolgere ogni attività fino al 31.05.2008, ai sensi dell’art. 14 del C.G.S.; la squalifica dell’allenatore sig. Massimo Bindi fino al 31.10.2006; la squalifica del calciatore Claudio Corsetti fino al 31.05.2008; la squalifica del calciatore Piergiovanni Rutzittu fino al 16.09.2007; la squalifica del calciatore Alessandro Fioravanti fino al 16.05.2007; la squalifica del calciatore Mirko Matteo fino al 31.10.2006; la squalifica del calciatore Luca Venturini fino al 31.12.2008; la squalifica del calciatore Augusto Del Duca fino al 16.05.2007; la squalifica del calciatore Mauro Venturi fino al 16.11.2006; ascoltati i rappresentanti della A.C. Aprilia assistiti dal proprio legale; ritenuta preliminarmente l’inammissibilità della visione del filmato prodotto dalla Società reclamante ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a3) e a4) del C.G.S.; valutato che da un accurato esame degli atti di gara e della Relazione dell’Ufficio Indagini risulta confermata la responsabilità della A.C. Aprilia relativamente alla sospensione della gara (al riguardo va rilevato che la Società non ha proposto reclamo avverso la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0- 3) e per i gravi atti di violenza posti in essere dal Presidente, da tesserati e da sostenitori della Società; rilevato che si è trattato di comportamenti di assoluta gravità e violenza che hanno provocato conseguenze fisiche a carico del Presidente, dell’accompagnatore e di ben otto calciatori del Monterotondo; accertato, che a fine gara, si è determinata una vera e propria situazione di assedio minaccioso allo spogliatoio dell’arbitro che si è protratta per oltre due ore con grave danneggiamento alla porta di accesso allo spogliatoio stesso; preso atto che il pullman del Monterotondo, causa presenza di tifosi dell’Aprilia minacciosi, poteva abbandonare l’impianto sotto scorta delle Forze dell’Ordine solo alle 19,45 e quindi tre ore dopo la conclusione della gara; considerato che è risultato accertato che, dopo l’invasione di campo da parte di alcuni sostenitori dell’Aprilia (circa venti), nonostante fosse rimasto aperto il cancello di accesso al campo, la maggior parte dei tifosi rimaneva sugli spalti senza partecipare ai gravi disordini; valutato che, in ordine alle sanzioni irrogate nei confronti della Società, mentre appare congrua la retrocessione all’ultimo posto in classifica del Campionato di competenza, per quanto attiene la squalifica del campo di giuoco fino al 30.06.2007 se può essere confermato il campo neutro appare equo annullare la sanzione delle porte chiuse; rilevato per quanto attiene alle sanzioni irrogate a carico di tutti i tesserati: - Massimo Treiani (Presidente A.C. Aprilia): Dagli atti risultano confermati tutti i comportamenti a lui ascritti, mentre non può essere presa in considerazione la diversa versione fornita dalla Società perché sprovvista di ogni prova; la sanzione va confermata. - Massimo Bindi (allenatore Aprilia): La Società reclamante si è limitata ad assumere che l’allenatore non avrebbe tenuto comportamenti censurabili senza nulla a comprovare al riguardo; la sanzione va confermata. - Matteo Mirko (calciatore): La versione fornita dalla Società risulta chiaramente smentita dalle risultanze del rapporto arbitrale e della relazione dell’Ufficio Indagini; la sanzione appare equa. - Alessandro Fioravanti (calciatore): La Società reclamante assume che il Fioravanti sarebbe stato provocato da un calciatore avversario ma non ha provato in alcun modo tale circostanza. Le risultanze del rapporto arbitrale e della Relazione dell’Ufficio Indagini giustificano la sanzione irrogata. - Piergiovanni Rutzittu (calciatore): Anche in questo caso la versione fornita dalla Società non è in alcun modo provata. Permangono pertanto i gravi fatti ascritti al calciatore che giustificano pienamente le sanzione irrogata. - Claudio Corsetti (calciatore): Per questa posizione la Società reclamante assume che il Corsetti sarebbe stato aggredito da un calciatore del Monterotondo e che pertanto ci troveremmo in presenza di comportamento violento tenuto in reazione. Tale circostanza non assume particolare rilevanza in considerazione della particolare violenza dei comportamenti tenuti dal Corsetti che ha provocato ad un calciatore della squadra avversaria lesioni guaribili in trenta giorni s.c. - Augusto Del Duca (calciatore): La diversa versione fornita dalla Società non è avvalorata dal alcun supporto probatorio. Tutto quanto rappresentato nel rapporto arbitrale e nella Relazione dell’Ufficio Indagini giustifica la sanzione irrogata. - Luca Venturini (calciatore): La Società reclamante assume che il Venturini sarebbe stato gravemente provocato ma, al riguardo, tale provocazione non è stata assolutamente comprovata. I gravi comportamenti ascritti al calciatore risultano invece ampiamente descritti nella Relazione dell’Ufficio Indagini. Alla luce di tali risultanze la sanzione irrogata appare congrua. - Mauro Venturi (calciatore): Diversa la versione dei fatti fornita dalla Società. Il calciatore, secondo la difesa della A.C. Aprilia, avrebbe esibito un tesserino di riconoscimento della Polizia Penitenziaria per rassicurare le Forze dell’Ordine. Al contrario l’Ufficio Indagini assume che il calciatore avrebbe cercato di forzare il blocco delle Forze dell’Ordine nel tentativo di raggiungere l’arbitro al fine di portarlo in Questura per denunciarlo. Non risultando comprovata la versione della Società la sanzione irrogata appare equa, P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Aprilia: conferma la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza; squalifica il campo di giuoco fino al 30.06.2007 con obbligo di disputare le gare in campo neutro ma non a porte chiuse; conferma nel resto le squalifiche irrogate ai tesserati; Nulla per la tassa non versata.
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