COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°127 del 22/03/2006 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 08/03/2006 COLOGNESE – OGGIONO CALCIO S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°127 del 22/03/2006
Decisione del Giudice Sportivo
GARA DEL 08/03/2006 COLOGNESE - OGGIONO CALCIO S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°119 del 9 32006;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S. Oggiono Calcio e con il quale si deduce che la Società Colognese, per effetto di errate sostituzioni nel corso della gara, avrebbe impiegato soltanto 3 calciatori "giovani" anzichè 4 come previsto dal regolamento invocandosi, per l'effetto, la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della predetta società, così come previsto dall'art.12 comma 5 del CGS;
- rilevato dal rapporto di gara che la U.S. Colognese ha inizialmente schierato in campo 4 calciatori Juniores ( segnatamente Menalli Simone nato il 26/07/87; Cabrini Andrea nato il 13/03/86;Luzzana Pierangelo nato il 26/10/87; Rigamonti Massimo nato il 30/3/85) e che nel corso della gara ha provveduto alle seguenti sostituzioni:
- al 19° del primo tempo esce il n° 7 Conca Francesco (7/2/79) ed entra il calciatore n° 16 Mezzadri Riccardo (14/4/86);
- al 16° del secondo tempo esce il n° 3 Cabrini Andrea (13/3/86) ed entra il n° 13 Lodrini Giuseppe (7/2/85);
- al 23° del secondo tempo esce il n° 16 Mezzadri Riccardo (14/4/86) ed entra il n° 18 Valenti Matteo (26/02/80);
- considerato che in virtù delle predette sostituzioni la U.S. Colognese è venuta meno all'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata della gara, almeno 4 calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
- uno nato dal 1/1/85 in poi;
- due nati dal 1/1/86 in poi;
- uno nato dal 1/1/87 in poi;
- considerato che l'inosservanza del predetto obbligo comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della U.S. Colognese con il punteggio di 0-3 ai sensi del Comunicato Ufficiale n° 1 let.c dell'1/7/2005 del Comitato Interregionale ed ai sensi dell'art. 12 comma 5 del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di irrogare alla U.S. Colognese la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.