COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°156 del 24/04/2006 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 30/04/2006 CATTOLICA CALCIO SRL – CERVIA VODAFONE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°156 del 24/04/2006
Decisione del Giudice Sportivo
GARA DEL 30/04/2006 CATTOLICA CALCIO SRL - CERVIA VODAFONE
Il Giudice Sportivo,
- rilevato che la Società Cervia Vodafone non ha dato seguito al preannuncio di reclamo in
merito alla gara di cui in epigrafe;
- considerato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi
dell'art.29 comma 5 del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
Cattolica - Cervia Vodafone 2-2;
3) di addebitare sul conto della Società Cervia Vodafone la tassa di reclamo.