COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°159 del 04/05/2006 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 05/03/2006 CALCIO POMIGLIANO – GUIDONIA MONTECELIO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°159 del 04/05/2006
Decisione del Giudice Sportivo
GARA DEL 05/03/2006 CALCIO POMIGLIANO - GUIDONIA MONTECELIO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°118 dell’8 32006;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C.D.
Guidonia Montecelio e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara a causa di
presunte minacce ed aggressioni poste in essere in danno di propri calciatori, nonchè per
l'aggressione subita dal proprio allenatore Sig. Pochesci Sandro, invocandosi per l'effetto, a
carico della società Pomigliano la perdita della gara ai sensi dell'art.12 comma 4 let.b) del
CGS;
- vista la relazione fatta pervenire, a richiesta di questo Giudice, dall'Ufficio Indagini della
FIGC;
OSSERVA
Il reclamo è infondato e va respinto.
Tutte le circostanze dedotte, ad esclusione di quella dell'aggressione nei confronti dell'allenatore
della società Guidonia, di cui si parlerà in seguito, non emergono dagli atti ufficiali, nè trovano
conferma negli accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini. Pacifica, al contrario ( come emerge in
altro provvedimento di questo Comunicato Ufficiale), l'aggressione posta in essere nei confronti del
Sig. Pochesci Sandro (allenatore A.C.D. Guidonia Monetcelio), aggressione che ha impedito allo
stesso di svolgere le proprie funzioni. Il quesito al quale occorre pertanto rispondere è se l'assenza
in panchina dell'allenatore influisce sulla regolarità della gara. La risposta non può che essere
negativa come peraltro più volte affermato dal Supremo Organo Giudicante. Valga per fatto la
decisione della CAF di cui al CU n° 38/c del 30 61999 secondo cui " non è consentito, in assenza
di previsione normativa, attribuire al ferimento dell'allenatore ed al conseguente suo mancato
apporto, l'effetto di inficiare la regolarità della gara" e tale principio appare ampiamente
condivisibile anche in considerazione del fatto che, nel caso in esame, la conduzione tecnica è
stata comunque garantita dall'allenatore in seconda la cui presenza risulta dalla distinta della gara
allegata in atti;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Pomigliano - Guidonia 2-0;
3) di addebitare sul conto della A.C.D. Guidonia Montecelio la tassa di reclamo.