COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°159 del 04/05/2006 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 09/04/2006 MATERA – NUOVO TERZIGNO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°159 del 04/05/2006 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 09/04/2006 MATERA - NUOVO TERZIGNO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 142 del 1242006; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.C. Nuovo Terzigno e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara a causa dei gravi ed intimidatori episodi di violenza verificatisi prima della gara stessa e posti in essere da dirigenti e calciatori della società Matera, invocandosi a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara, o, in subordine, l'applicazione di una congrua penalizzazione; - esaminate altresì le controdeduzioni fatte pervenire dalla F.C.Matera; OSSERVA Il reclamo è infondato e va respinto. Non emergono infatti dagli atti ufficiali le circostanze dedotte dalla reclamante che devono pertanto ritenersi sfornite di prova. Risulta altresì ridimensionato l'episodio dell'aggressione subita, in fase di preriscaldamento, del calciatore De Rosa Paolo ( Tesserato Nuovo Terzigno) che, secondo la società reclamante, sarebbe stato colpito con un forte pugno al volto che gli avrebbe causato la rottura del labbro inferiore ed un forte e persistente dolore alla testa. Tale ricostruzione viene sostanzialmente smentita proprio dal Commissario di Campo che risulta essere stato testimone dell'episodio. In merito, lo stesso, nel suo rapporto di gara, riferisce testualmente:" al termine del riscaldamento, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi per il riconoscimento, nel sottopassaggio, un calciatore del Matera non potuto identificare, colpiva un calciatore del Terzigno con uno schiaffo al volto procurandogli lievissima ferita al labbro inferiore". Essendo questo dunque, l'unico episodio di violenza desumibile dagli atti, appare di tutta evidenza come non si possa che concludere sulla perfetta regolarità della gara, in considerazione altresì della circostanza che il citato calciatore del Terzigno è stato, successivamente, schierato in campo, così escludendosi altresì qualsivoglia lesione al potenziale atletico della squadra. Nell'episodio di violenza in sè considerato, deve tuttavia rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ed in assenza di identificazione del responsabile, la Società Matera. La relativa sanzione può essere equamente determinata in E.2000,00 di ammenda; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Matera - Nuovo Terzigno 1-0; 3) di addebitare sul conto della Società Nuovo Terzigno la tassa di reclamo; 4) di condannare la società Matera al pagamento di E.2000,00 di ammenda.
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