COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°164 del 15/05/2006 Decisione del Giudice Sportivo SAMBONIFACESE DON BOSCO – BOLZANO 1996 BOZEN 1996

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°164 del 15/05/2006 Decisione del Giudice Sportivo SAMBONIFACESE DON BOSCO - BOLZANO 1996 BOZEN 1996 Il Giudice Sportivo, - visto il preannuncio di reclamo fatto pervenire dalla Società Bolzano in data 1552006; - rilevato che la medesima società non ha dato seguito al preannuncio nei termini previsti dal C.U. n° 162A della FIGC del 3.2.2006 e C.U. n° 138 del 7.4.2006 del Comitato Interregionale; - ritenuto che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29 comma 5 del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Sambonifacese - Bolzano 1-0; 3) di addebitare sul conto della società Bolzano la tassa di reclamo.
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