COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°164 del 15/05/2006 Decisione del Giudice Sportivo TRITIUM 1908 – CALCIO COMO S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°164 del 15/05/2006 Decisione del Giudice Sportivo TRITIUM 1908 - CALCIO COMO S.R.L. Il Giudice Sportivo, - esaminato il referto della gara di cui in oggetto; - considerato che, come si evince dallo stesso, l'Arbitro, al 17° del secondo tempo, con il risultato di 2-0 in favore della società Tritium, fermava il gioco in quanto richiamato da un Assistente Arbitrale il quale rilevava che la tifoseria della società Calcio Como, in evidente segno di protesta nei confronti della propria squadra, iniziava un fitto lancio in campo di oggetti vari ( bottiglie di acqua in vetro e plastica vuote, lattine di bibita, una spranga metallica, 2 sedie di legno, un tombino) una bottiglia di bibita, colpiva alla nuca un Assistente Arbitrale procurandogli dolore. Contemporaneamente, gli Ufficiali di gara, notavano che numerosi sostenitori abbattevano un lungo tratto della rete di recinzione danneggiandola. L'Arbitro, unitamente alle due squadre, si portava a ridosso del tunnel che conduce agli spogliatoi in attesa che la Forza Pubblica ripristinasse le condizioni per riprendere il gioco. Dopo circa 1213 minuti, normalizzata la situazione, l'Arbitro comunicava al responsabile dell'Ordine Pubblico che nell'eventualità che sostenitori ospiti reiterassero tali comportamenti, per salvaguardare l'incolumità dei tesserati, avrebbe definitivamente sospeso la gara. Nonostante ciò, la tifoserie del Como, appena l'Arbitro si apprestava a riprendere il gioco, iniziava un lancio di fumogeni che cadevano nelle vicinanze del Direttore di gara il quale sospendeva definitivamente la partita facendo rientrare le squadre negli spogliatoi. OSSERVA Non vi è dubbio che, ai sensi dell'art.12 comma 1 del CGS l'interruzione della gara debba essere attribuita ad esclusiva responsabilità dei sostenitori del Calcio Como. Di tale condotta è chiamata, oggettivamente , a risponderne la società. E' appena il caso di sottolineare che per tutto legittima appare la decisione dell'Arbitro rispetto alla situazione che si era venuta a creare, soprattutto considerando che i tifosi del Como, alla scopo di non far terminare regolarmente la gara, lanciavano in campo fumogeni che cadevano in prossimità dell'Arbitro creando, nel contempo, una situazione di concreto pericolo per tutte le persone presenti sul terreno di gioco; P.Q.M. delibera: 1) di infliggere alla società Calcio Como la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 2) di squalificare il campo di gioco della società Calcio Como per una giornata di gara,con obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati oltre all'ammenda di E. 3000,00;
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it