COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°164 del 15/05/2006 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 14/05/2006 MANZANESE – CALCIO MONTEBELLUNA SRL

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°164 del 15/05/2006 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 14/05/2006 MANZANESE - CALCIO MONTEBELLUNA SRL Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto tempestivamente pervenire dalla società Manzanese e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara a seguito di un presunto errore tecnico dell'Arbitro ( punizione di seconda battuta direttamente in rete); - rilevato che, ai sensi della regola n° 5 del Giuoco del Calcio, " le decisioni dell'Arbitro su fatti relativi al gioco sono inappellabili"; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Manzanese - Calcio Montebelluna 1-2; 3) di addebitare sul conto della A.S.D.Manzanese la tassa di reclamo.
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