COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°168 del 17/05/2006 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 7 MAGGIO 2006 A.C. APRILIA – MONTEROTONDO CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°168 del 17/05/2006 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 7 MAGGIO 2006 A.C. APRILIA - MONTEROTONDO CALCIO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 160 dell'852006; - visto il proprio provvedimento con il quale, in applicazione dell'art.15 del CGS, si disponeva la sospensione da ogni attività sportiva del Sig. Treiani Massimo, Presidente della A.C. Aprilia, dei calciatori della A.C. Aprilia Sigg. Matteo Mirko, Fioravanti Alessandro, Corsetti Claudio, Rutzittu Piergiovanni, Del Duca Augusto e del tesserato della Pol.Monterotondo, Sig. Ponzio Federico, nonchè la sospensione da ogni attività agonistica del campo di gioco della società A.C. Aprilia (provvedimento da intendersi in questa sede integralmente richiamato); - esaminata la relazione fatta pervenire, a richiesta di questo Giudice Sportivo, dall'Ufficio Indagini della FIGC; OSSERVA Tutti gli atti ufficiali su cui si fonda la presente decisione concludono univocamente per la responsabilità della A.C.Aprilia relativamente alla sospensione della gara intervenuta al 44° del secondo tempo per i gravi episodi di violenza posti in essere dal Presidente, da dirigenti, da tesserati ( identificati e non ) e dai sostenitori della A.C. Aprilia. In tal senso conclude altresì la comunicazione di notizia di reato della Questura di Latina acquisita agli atti, con il consenso dell'Autorità Giudiziaria, ed allegata agli atti trasmessi dall'Ufficio Indagini. L'intera vicenda, per la sua genesi ed il suo svolgimento, appare perneata da cieca violenza che non può in alcun modo essere giustificata dall'importanza della posta in palio. Le condotte poste in essere negano in radice quei principi di lealtà, correttezza e probità sui quali si fonda l'attività sportiva. La gravità delle lesioni subite da numerosi tesserati della Pol. Monterotondo, cui in seguito più analiticamente si farà riferimento, rappresentano la più tangibile mortificazione dell'evento sportivo e di ciò dovrà doverosamente tenersi conto in occasione della determinazione delle sanzioni. Quanto alla ricostruzione dei fatti già i Commissari di Campo danno atto del clima di ostilità e di tensione esistente fino dall'arrivo della comitiva ospite presso l'impianto sportivo. "Resta assodato" - così conclude testualmente con la sua relazione L'Uffcio Indagini - "che, quando al 44° del secondo tempo ( due minuti dopo la seconda rete realizzata dal Monterotondo) il gioco si ferma perchè la palla finisce in fallo laterale per consentire l'intervento del massaggiatore sul giocatore n° 5 del Monterotondo, colpito da crampi, si registrano in rapida successione, oltre alla colluttazione intercorsa sotto la zona degli spogliatoi tra il Presidente della Aprilia Sig. Treiani e la dirigenza del Monterotondo: - L'intervento del calciatore n°3 dell'Aprilia Fioravanti che raggiunge e colpisce ripetutamente sotto la tribuna l'avversario n° 7 Masciantonio, reo di aver irriso gli avversari; - L'assembramento avanti alla panchina del Monterotondo, con i colpi inferti dai calciatori n° 12 Del Duca e n°18 Venturini contestualemente alla espulsione disposta dal Direttore di gara, sempre nei pressi, dei calciatori dell'Aprilia n° 7 Corsetti e n° 8 Rutzittu e del calciatore n° 17 Ponzio del Monterotondo. A questo punto, rompendo il cancello giallo in ferro retrostante le due panchine, irrompono in campo circa una ventina di sostenitori dell'Aprilia a volto scoperto, che danno luogo a disordini ed incidenti in campo ai quali, in qualche misura, partecipano anche alcuni calciatori dell'Aprilia, e diretti a colpire i giocatori del Monterotondo. Nel contempo, dopo che la terna arbitrale è rientrata senza danni nel proprio spogliatoio, soggetti – facenti parte dell'entourage dell'Aprilia - non tutti identificati personalmente ma che comprendono il Presidente, l'allenatore, i calciatori Venturi e Matteo danno origine ad un "assedio" con minacce perpetrato per due ore, dopo che vi sono stati ( da parte di soggetti non individuati) tentativi di sfondamento della porta di accesso allo spogliatoio dell'Arbitro. All'inizio dei disordini, mentre il direttore sportivo del Monterotondo è costretto a nascondersi sul pullmann della squadra, dove rimarrà sino all'uscita dallo stadio della squadra ( che avverrà alle 19,45), il Presidente ed il Vice Presidente del Monterotondo debbono sostare con l'auto nel recinto destinato al parcheggio in attesa dell'apertura del cancello carraio per circa 10 minuti, sotto il lancio di pietre e bastoni che danneggiano la vettura, per poi allontanarsi velocemente sotto una gragnuola di colpi". Per una più analitica descrizione degli incidenti avvenuti sul terreno di gioco, dell'assedio dello spogliatoio della terna arbitrale e dell'uscita dallo stadio dei dirigenti del Monterotondo, si fa espressamente riferimento a quanto descritto nei punti B,C,D, della Relazione dell'Ufficio Indagini da intendersi in questa sede integralmente richiamata ( pagg. 8-15 ). Appare altresì opportuno riassumere l'entità delle lesioni subite dalle persone a vario titolo aggredite: 1) Della Longa Fabio, Presidente Monterotondo: contusioni multiple, 4 gg s.c.; 2) Perroni Fabrizio, Accompagantore Monterotondo: trauma contusivo lacero-cervicale sinistro da aggressione, 2 gg s.c.; 3) Ponzio Federico, Calciatore Monterotondo: frattura diafisiaria avanbraccio destro, ematoma labbro inferiore, frattura incisivo superiore: 30 gg s.c.; 4) Masciantonio David, calciatore Montorotondo: contusione toracica, 4gg s.c.; 5) Giusto Davide, calciatore Monterotondo: trauma contusivo spalla sinistra e ginocchio destro, gluteo destro, tallone sinistro, 7 gg s.c. 6) Sbraglia Vladimiro, calciatore Monterotondo: trauma contusivo - distrattivo rachide cervicale, 5 gg s.c.; 7) Servi Marco, calciatore Monterotondo: contusione al volto, lieve contusione ginocchio destro, 6 gg s.c.; 8) Scardala Stefano, calciatore Monterotondo: frattura alluce del piede destro, 20 gg s.c.; 9) Pesoli Stefano, calciatore Monterotondo: contusione al volto, contusione ginocchio destro, abrasioni al tronco, 6 gg s.c.; 10) Pietrucci Gianluca, calciatore Monterotondo: trauma contusivo spalla sinistra, 5 gg s.c.. Come si vede sembra decisamente il resoconto di una cronaca di guerra. Così disegnato il quadro d' insieme generale, al fine di attribuire le relative sanzioni, si procederà ad individuare le singole condotte: Massimo Treiani ( Presidente Aprilia) Lo stesso, dopo la realizzazione della seconda rete del Monterotondo, si avventava contro il Vice Presidente ed il Presidente del Monterotondo colpendo quest'ultimo con un calcio ad una gamba e rivolgendogli espressioni gravemente offensive e minacciose. Nell'occasione intervenivano il Commissario di Campo ed un funzionario di Polizia anche se il Treiani tentava di rinnovare l'aggressione prima di essere allontanato. Successivamente, così come segnalato dal dirigente del Commissariato di Cisterna il Treiani, insieme ad altri calciatori, tentava di forzare il cordone degli agenti per raggiungere la terna arbitrale asserragliata nello spogliatoio, la cui porta risultava già danneggiata, profferendo al loro indirizzo minacce gravi, anche di morte. Per tali condotte, tenuto conto della sua qualifica, nonché del fatto che le stesse si sono poste come concausa determinante nello scatenare la violenta reazione dei sotenitori locali, appare equa la sanzione dell'inibizione fino al 3152008; Bindi Massimo ( Allenatore Aprilia ) Dalla relazione dell'Ufficio Indagini risulta che, come riferito dal dirigente del Commissariato di Cisterna, anche l'allenatore dell'Aprilia tentava di forzare il cordone degli agenti per raggiungere la terna arbitrale asserragliata nello spogliatoio, la cui porta risultava già danneggiata, profferendo al loro indirizzo minacce gravi anche di morte. Per tale condotta appare equa la sanzione della squalifica fino al 31102006. Sanzione così determinata in considerazione della sosta estiva. Matteo Mirko (Calciatore Aprilia) Dal rapporto arbitrale e dalla relazione dell'Ufficio Indagini si evince che al 43° del secondo tempo l'Arbitro ne decretava l'espulsione perchè a gioco fermo, colpiva con una forte manata al volto un avversario facendolo sanguinare. Successivamente tentava di forzare il cordone degli agenti per raggiungere la terna arbitrale asserragliata nello spogliatoio, la cui porta risultava già danneggiata, profferendo al loro indirizzo minacce gravi anche di morte. Appare equa la sanzione della squalifica fino al 31102006. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 14 comma 2bis let.c) del CGS ed in considerazione della sosta estiva. Fioravanti Alessandro ( Calciatore Aprilia) Dal rapporto arbitrale e dalla relazione dell'Ufficio Indagini si evince che al 44° del secondo tempo l'Arbitro, su segnalazione di un suo Assistente, lo espelleva perchè, a gioco fermo, si avvicinava alla panchina della squadra ospite e colpiva una prima volta con una manata al volto un avversario (Masciantonio) e, successivamente, con pugni e calci al viso ed al busto lo stesso procurandogli contusioni toraciche. Appare quindi equa la sanzione della squalifica fino al 1652007. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 14 comma 2bis let.c) del CGS. Rutzittu Piergiovanni ( calciatore Aprilia ) Dalla relazione dell'Ufficio Indagni e dal rapporto Arbitrale, si deduce che il Direttore di gara, su segnalazione di un suo Assistente, lo espelleva al 44° del secondo tempo per aver rivolto ad un calciatore avversario espressioni gravemente offensive e minacciose colpendolo, a gioco fermo, con alcuni pugni in faccia e con un calcio al ventre. Notata nelle vicinanze, la presenza di un Assistente Arbitrale, lo avvicinava tentando di colpirlo senza, tuttavia, riuscirvi per il pronto intervento della Forza Pubblica. Alla notifica del provvedimento disciplinare avvicinava l'Arbitro con atteggiamento minaccioso rivolgendogli espressioni gravemente offensive. Appare dunque congrua la sanzione della squalifica fino al 1692007. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 14 comma 2bis let.c) del CGS; Corsetti Claudio (Calciatore Aprilia) Come si evince dal rapporto dell'Arbitro e dalla relazione dell'Ufficio Indagini, il direttore di gara, su segnalazione di un suo Assistente, al 44° del secondo tempo, lo espelleva perchè a gioco fermo, colpiva un avversario dapprima con una testata al viso (Ponzio Federico) e, successivamente, con numerosi calci e pugni facendolo cadere a terra procurandogli lesioni guaribili in 30 gg clinici s.c.. Appare dunque congrua la sanzione della squalifica fino al 3152008. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.14 comma 2bis let.c) del CGS. Del Duca Augusto ( Calciatore Aprilia ) Dal rapporto del Direttore di gara e dalla relazione dell'Ufficio Indagini si evince che, calciatore in panchina, si avvicinava a quella occupata dalla squadra ospite e colpiva ripetutamente al volto ed al corpo con calci e pugni alcuni giocatori avversari. In particolare il Sig. Masciantonio David ( tesserato Monterotondo ) che riportava contusione toracica guaribile in 4gg s.c.. Appare dunque equa la sanzione della squalifica fino al 1652007. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.14 comma 2bis let.c) del CGS. Venturini Luca ( Calciatore Aprilia) Dalla relazione dell'Ufficio Indagini, si evince che che ha dapprima percosso un calciatore della squadra avversaria (Ponzio Federico) che si trovava nei pressi della panchina e, successivamente, mentre le squadre si rifugiavano negli spogliatoi, dopo che l'Arbitro aveva sancito la sospensione della gara, placcava un calciatore avversario ( Servi Marco ) colpendolo alla testa mentre un proprio dirigente ed il capitano della squadra tentavano di allontanarlo. Successivamente, raggiungeva un altro calciatore avversario ( Scardala Stefano ), spingendo e facendolo cadere a terra, dove lo colpiva ancora con calci alla schiena. Veniva allontanato nuovamente dal capitano e da una dirigente della squadra con l'aiuto delle Forze dell'Ordine. Il calciatore Scardala, riportava la frattura dell'alluce di un piede con una prognosi di 20 gg s.c. Alla luce dei fatti appare equa la sanzione della squalifica fino al 31122008. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.14 comma 2bis let.c) del CGS; Venturi Mauro ( Calciatore Aprilia ) Dalla relazione dell'Ufficio Indagini, si deduce che il calciatore, tentava di forzare il cordone degli agenti per raggiungere la terna arbitrale asserragliata nello spogliatoio, la cui porta risultava già danneggiata, profferendo al loro indirizzo minacce gravi anche di morte esibendo tra l'altro un tesserino di riconoscimento della Polizia Penitenziaria, vantando il diritto di raggiungere l'Arbitro al fine di portarlo in Questura per denunciarlo. Appare equa la sanzione della squalifica fino al 16112006 in considerazione altresì della sosta estiva; Ponzio Federico (Calciatore Monterotondo) Dal rapporto dell'Arbitro si evince che al 44° del secondo tempo, su segnalazione di un suo assistente, lo espelleva perchè, a gioco fermo, in reazione ad una violenta aggressione subita, colpiva un calciatore avversario con un calcio ad una gamba ed un pugno al viso. Appare dunque congrua la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.14 comma 2bis let.b) del CGS. Nonché tenuto conto della grave provocazione subita. Quanto alla tesi sostenuta dalla dirigenza dell'Aprilia, secondo cui le reazioni sopradescritte sarebbero state determinate da presunti premi a vincere che altra società avrebbe promesso al Monterotondo, in assenza di qualsivoglia elemento di riscontro, gli atti debbono essere trasmessi per quanto di competenza al Procuratore della FIGC. Non vi è dubbio che, ai sensi dell'art.12 comma 1 del CGS l'interruzione della gara debba essere attribuita ad esclusiva responsabilità dei dirigenti, tesserati e i sostenitori dell'A.C. Aprilia. Di tale condotta è chiamata, a risponderne la società tanto a titolo di responsabilità diretta, quanto a titolo di responsabilità oggettiva . Nella determinazione della sanzione non può non tenersi conto, come detto in premessa, della particolare gravità dei fatti, nonché dell’indubbio pericolo per l’incolumità pubblica che gli stessi hanno determinato. Appare pertanto equa la squalifica del campo di gioco fino al 30 giugno 2007, con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse. Tale ultima sanzione infatti è l’unica che appare in grado di evitare il reiterarsi di tali criminose condotte. E' appena il caso di sottolineare che del tutto legittima è stata la decisione dell'Arbitro di sospendere definitivamente la gara tenuto conto della situazione determinatasi. Va altresì applicata la sanzione della retrocessione dell’Aprilia all’ultimo posto in classifica del Campionato di competenza; P.Q.M. delibera: 1) di infliggere alla società A.C. Aprilia la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 2) di retrocedere l’A.C. Aprilia all'ultimo posto in classifica del Campionato di competenza. ( ai sensi dell'art. 13 comma G del CGS); 3) di squalificare il campo di gioco della società A.C. Aprilia fino al 3062007 con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse; 4) A carico Dirigenti: Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art.14 del CGS fino al 3152008 il Sig.Treiani Massimo ( Aprilia ) - A carico Allenatori: Squalifica fino al 31102006 al Sig.Bindi Massimo ( Aprilia ) - A carico Calciatori Espulsi dal Campo: Corsetti Claudio ( Aprilia ) fino al 3152008; Rutzittu Piergiovanni ( Aprilia ) fino al 1692007; Fioravanti Alessandro ( Aprilia ) fino al 1652007; Matteo Mirko ( Aprilia ) fino al 31102006; Ponzio Federico ( Monterotondo) per 3 gare effettive; - A carico di Calciatori Non Espulsi dal Campo: Venturini Luca ( Aprilia ) fino al 31122008; Del Duca Augusto ( Aprilia ) fino al 1652007; Venturi Mauro (Aprilia ) fino al 16112006; 5) di revocare la sospensione cautelare inflitta al campo di gioco della società A.C. Aprilia ed ai tesserati di entrambe le società con C.U. n° 160 dell'8 maggio 2006. 6) di trasmettere gli atti al Procuratore federale della FIGC per quanto di competenza.
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