COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 01/03/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES (GIRONI A-M) GARA DEL 08/02/2006 OLGINATESE – 1913 SEREGNO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 01/03/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES (GIRONI A-M) GARA DEL 08/02/2006 OLGINATESE - 1913 SEREGNO Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla 1913 Seregno Calcio e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara di cui sopra, per avervi preso parte il calciatore Tentori Daniele ( 3131988 tesserato Olginatese ), squalificato come da C.U. n° 50 dell'822006 e schierato in campo con il n° 7, invocandosi per l'effetto l'applicazione della sanzione di cui all'art.12 comma 5 del CGS; - rilevato che, come si evince dal C.U. n° 50 dell'822006 al predetto calciatore veniva irrogata la squalifica per una gara effettiva per comportamento irriguardoso nei confronti del pubblico; - ritenuto che ai sensi dell'art.17 comma 2 del CGS, le sanzione che comportano squalifiche di calciatori devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale salvo quanto previsto dal comma 1 delle stesso articolo; - considerato dunque che il calciatore Tentori Daniele (tesserato Olginatese) ha partecipato a pieno titolo alla gara di cui in epigrafe essendosi la stessa disputata il medesimo giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Olginatese - 1913 Seregno 3-2 3) di addebitare sul conto della società 1913 Seregno Calcio la tassa di reclamo.
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