COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 17.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. CHIARI ED IL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL C.U.N. 1 DEL 01.07.2005 PUNTO O/11 (allenatori) (nota n. 1048.9/WP/ct/segr. del 15.11.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 17.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. CHIARI ED IL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL C.U.N. 1 DEL 01.07.2005 PUNTO O/11 (allenatori) (nota n. 1048.9/WP/ct/segr. del 15.11.2005). La Commissione Disciplinare, osserva quanto segue. Il deferimento in oggetto è stato promosso in quanto la A.C. Chiari non ha provveduto a regolarizzare e definire tutte le procedure necessarie per il tesseramento dell’allenatore Giuseppe Di Innocenzo, responsabile della conduzione tecnica della prima squadra, sebbene sollecitata più volte con note del 09.09.2005 e 17.10.2005, in ciò ravvisandosi violazione del C.G.S. artt. 1 e 2. E’ noto l’obbligo delle Società di segnalare al Comitato il nominativo dell’allenatore mediante il deposito della documentazione prevista al momento dell’iscrizione al Campionato ovvero, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio dello stesso (norma pubblicata sul C.U. n. 1 del 01.07.2005). E’ pacifico e non contestato dalla Società, che nulla ha dedotto, che tali prescrizioni non siano state rispettate, con conseguente sussistenza della violazione ascritta. La Società, invero, con fax 17.03.2006, ha comunicato a questa Commissione che, per ragioni connesse alla variazione delle cariche sociali, la convocazione a comparire avanti a questa Commissione per essere ascoltata in merito al presente deferimento non era stata portata in tempo utile a cognizione del nuovo Presidente, peraltro e comunque impossibilitato a comparire per ragioni personali. Tale comunicazione appare inconferente per due ordini di ragione. In primo luogo agli atti del Comitato Interregionale non risulta nominato ufficialmente alcun nuovo Presidente ed inoltre la richiesta di rinvio è stata sottoscritta da persona sfornita di poteri di rappresentanza della Società. Nel merito, oltre a ribadire che la Società non ha depositato agli atti alcuna difesa diretta a confutare i fatti oggetto del deferimento va rilevato che dalla data del 28.02.2006 di convocazione di questa Commissione ad oggi, non è stata ancora regolarizzata la posizione del Di Innocenzo, P.Q.M. Accoglie il deferimento e commina al Presidente Angelo Inselvini la inibizione per giorni 30 ed alla Società A.C. Chiari l’ammenda di _ 1.000,00 (mille/00).
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