COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 17.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE A CARICO DELLE SOCIETA’ U.S. BITONTO E POLISPORTIVA BITONTO, NONCHE’ DEL PRESIDENTE DELL’U.S. BITONTO E DEL PRESIDENTE DELLA POLISPORTIVA BITONTO SIG. MASSARI FRANCESCO PER VIOLAZIONE ARTT. 31, 3°COMMA E 96 DELLE N.O.I.F. (nota n. 12072.18/25-31 CC/as del 05.12.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 17.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE A CARICO DELLE SOCIETA’ U.S. BITONTO E POLISPORTIVA BITONTO, NONCHE’ DEL PRESIDENTE DELL’U.S. BITONTO E DEL PRESIDENTE DELLA POLISPORTIVA BITONTO SIG. MASSARI FRANCESCO PER VIOLAZIONE ARTT. 31, 3°COMMA E 96 DELLE N.O.I.F. (nota n. 12072.18/25-31 CC/as del 05.12.2005). La Commissione Disciplinare, visto il deferimento della Commissione Vertenze Economiche, letti gli atti, esaminate le deduzioni dei deferiti, e ritenuto che: - la decisione della Commissione Vertenze Economiche pubblicata in data 22.11.2005 (com. uff. n. 11/D), che – nel respingere l’impugnativa proposta dalle parti interessate avverso la decisione della Commissione premi e preparazione – ha accertato l’intervento di un vietato accordo di cessione onerosa di giovani calciatori” è passata in giudicato, per difetto di appello da parte degli interessati; - il giudicato che precede ricomprende, con tutta evidenza, sia l’accertamento dell’intervento di una cessione onerosa, sia la conseguente violazione delle norme – art. 31 3° co. (e, indirettamente, art. 96) N.O.I.F. - che di tale cessione fanno divieto, e fa si, dunque, che gli accertamenti ed il giudizio di questa Commissione siano, conseguentemente, limitati alla graduazione delle sanzioni dell’accertato illecito. - sotto questo profilo devesi, anzitutto, osservare, come la “ratio” sottesa al combinato risposto degli artt. 31, 3° co. e 96 delle N.O.I.F. – prevedenti, per un verso, la insussistenza di ogni vincolo del calciatore “giovane”, che è libero di diritto al termine di ogni stagione (art. 31, 3° co.), e, per altro verso, il diritto delle Società, che tali giovani addestrano, di percepire un “premio di preparazione” da parte delle Società presso le quali il giovane si sia liberamente tesserato – è duplice: da un lato, riconoscere, in favore delle società di “provenienza” – a fronte dell’insussistenza di ogni vincolo – un indennizzo per la “perdita” del tesserato, idoneo, peraltro, a consentire nuovi investimenti, peraltro indispensabili ai fini della cura dei nostri vivai giovanili, dall’altro, evitare - attraverso il divieto di ogni vincolo per il calciatore giovane, e la predeterminazione della misura del “premio di preparazione”, che deve essere chiaramente intesa (anche) quale misura massima – che l’attività giovanile sia oggetto di indebite speculazioni; - risulta, a questo punto, evidente che l’accordo intercorso tra Polisportiva Bitonto ed U.S. Bitonto in occasione del tesseramento da parte della seconda di giovani calciatori provenienti dalla prima costituisce sicuramente un indebito in quanto reca un vietato “accordo di cessione”, stabilendo un compenso, in favore della Società di provenienza, - ai fini della graduazione della sanzione, deve essere, però, correttamente considerata anche la evidente buona fede dei contraenti, i quali hanno regolarmente depositato l’accordo (vietato) presso il Comitato Provinciale di Bari del Settore Giovanile Scolastico (che ha anche provveduto alla relativa vidimazione); - alla stregua delle considerazioni da ultime svolte – e considerato anche, per altro verso, che, secondo quanto disposto dall’art. 8 punti 2, 3 e 4 C.G.S., agli odierni deferiti non possono essere erogate sanzioni inferiori a quelle della ammenda (per le Società), e dell’inibizione temporanea (per i dirigenti) – appare evidente l’opportunità che tali sanzioni siano contenute, P.Q.M. Accertata la responsabilità dei soggetti deferiti in relazione ai fatti ad essi rispettivamente ascritti, irroga: - alla Polisportiva Bitonto l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00); - al sig. Francesco Massari – Presidente della Polisportiva Bitonto all’epoca dei fatti – la sanzione della inibizione temporanea per giorni 90 decorrenti – ove ancora in corso una precedente inibizione – dal termine della medesima; - alla U.S. Bitonto l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00); - al sig. Francesco Paolo Noviello - Presidente della U.S. Bitonto all’epoca dei fatti – la sanzione della inibizione temporanea per giorni 45.
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