COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. RONDINELLA CALCIO S.r.l. E DEL PRESIDENTE LAZZARINI ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1870.9/RS/ct/segr. del 21.03.2006). DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. RONDINELLA CALCIO S.r.l. E DEL PRESIDENTE LAZZARINI ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1871.9/RS/ct/segr. del 21.03.2006). DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. RONDINELLA CALCIO S.r.l. E DEL PRESIDENTE LAZZARINI ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1872.9/RS/ct/segr. del 21.03.2006). DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. RONDINELLA CALCIO S.r.l. E DEL PRESIDENTE LAZZARINI ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1873.9/RS/ct/segr. del 21.03.2006). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. RONDINELLA CALCIO S.r.l. E DEL PRESIDENTE LAZZARINI ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1961.9/WP/dl/segr. del 31.03.2006). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. RONDINELLA CALCIO S.r.l. E DEL PRESIDENTE LAZZARINI ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1962.9/WP/dl/segr. del 31.03.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. RONDINELLA CALCIO S.r.l. E DEL PRESIDENTE LAZZARINI ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1870.9/RS/ct/segr. del 21.03.2006). DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. RONDINELLA CALCIO S.r.l. E DEL PRESIDENTE LAZZARINI ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1871.9/RS/ct/segr. del 21.03.2006). DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. RONDINELLA CALCIO S.r.l. E DEL PRESIDENTE LAZZARINI ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1872.9/RS/ct/segr. del 21.03.2006). DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. RONDINELLA CALCIO S.r.l. E DEL PRESIDENTE LAZZARINI ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1873.9/RS/ct/segr. del 21.03.2006). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. RONDINELLA CALCIO S.r.l. E DEL PRESIDENTE LAZZARINI ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1961.9/WP/dl/segr. del 31.03.2006). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. RONDINELLA CALCIO S.r.l. E DEL PRESIDENTE LAZZARINI ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1962.9/WP/dl/segr. del 31.03.2006). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti, letti i n. 4 deferimenti del Vice Presidente del Comitato Interregionale disposti in data 21 marzo 2006 nei confronti della Società A.C. Rondinella Calcio S.r.l. e del sig. Antonio Lazzarini, Presidente del A.C. Rondinella Calcio S.r.l., a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, commi 11, 12 e 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S. letti i n. 2 deferimenti del Presidente del Comitato Interregionale disposti in data 31.03.2006 nei confronti della A.C. Rondinella Calcio S.r.l. e del sig. Antonio Lazzaroni, Presidente della A.C. Rondinella Calcio S.r.l. a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, commi 11 e 12 delle N.O.I.F. e dell’art. 7 commi 6 bis e 7 del C.G.S.. Riuniti per evidente connessione tutti i deferimenti disposti nei confronti della A.C. Rondinella Calcio S.r.l. e del suo Presidente Antonio Lazzaroni. Ascoltato il responsabile della Società deferita. Rilevato che, in effetti, la A.C. Rondinella Calcio S.r.l. si è resa inadempiente alle decisioni della Commissione Accordi Economici pubblicate sui Comunicati Ufficiali n. 8 del 25.06.2005, n. 23 del 02.08.2005, n. 59 del 28.10.2005 e n. 89 del 03/02/2006 con le quali la Società è stata condannata al pagamento delle somme di Euro 13.000,00 in favore dell’allenatore Luciano Bruni, Euro 7.300,00 in favore dell’allenatore Roberto Bicchierai, Euro 7.120,00 in favore dell’allenatore Ferdinando Ciani, Euro 3.500,00 in favore del calciatore Thomas Cortese, Euro 3.500,00 in favore del calciatore Stefano Sedran, Euro 4.200,00 in favore del calciatore Pasquale Maieli. Preso atto che le decisioni della Commissione Accordi Economici, non impugnate, sono passate in giudicato. Accertata l’attuale inadempienza della A.C. Rondinella Calcio S.r.l. in difetto di qualsivoglia comunicazione attestante l’avvenuto adempimento Valutato che, a norma di quanto previsto dagli artt. 7, comma 6 bis e 13, comma 1 del C.G.S., ove la prevista penalizzazione venisse disposta per la corrente stagione sportiva si rivelerebbe inefficace in quanto non penalizzante. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti della A.C. Rondinella Calcio S.r.l. la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica, da scontare nella stagione - 155/3 - sportiva 2006–2007, e nei confronti del Presidente della A.C. Rondinella Calcio S.r.l. Antonio Lazzarini la sanzione della inibizione per anni uno. Dispone, altresì, che, ove alla data del 31 maggio 2006, dovesse persistere la morosità della Società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione 2006/2007.
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