COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA E DEL PRESIDENTE PADULA ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1874.9/RS/ct/segr. del 21.03.2006). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA E DEL PRESIDENTE PADULA ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1955.9/WP/dl/segr. del 31.03.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA E DEL PRESIDENTE PADULA ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1874.9/RS/ct/segr. del 21.03.2006). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA E DEL PRESIDENTE PADULA ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1955.9/WP/dl/segr. del 31.03.2006). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti, letto il deferimento del Vice Presidente del Comitato Interregionale disposto in data 21 marzo 2006 nei confronti della Soc. FC Matera e del sig. Antonio Padula, Presidente del FC Matera, a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter commi 11 e 12 NOIF e dell’art. 7 commi 6 bis e 7 C.G.S. letto il deferimento del Presidente del Comitato Interregionale disposto in data 31.03.2006 nel confronti della F.C. Matera e del sig. Antonio Padula, Presidente del FC Matera, a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter commi 11 e 12 NOIF e dell’art. 7 commi 6 bis e 7 C.G.S. riuniti per evidente connessione i due deferimenti disposti nei confronti della F.C. Matera e del Presidente Antonio Padula. Letta la memoria difensiva prodotta dalla Soc. F.C. Matera. Ascoltato il Presidente della Società F.C. Matera. Rilevato che la Soc. FC Matera si è resa inadempiente alle decisioni della Commissione Accordi Economici pubblicate su C.U. n. 23 del 02 agosto 2005 e C.U. n. 57 del 10 ottobre 2005 con le quali il F.C. Matera è stato condannato al pagamento delle somme di Euro 6.452,00 in favore del calciatore Michele Impiccichè e di Euro 7.746,00 in favore del calciatore Giuseppe Bellomo. Preso atto che le decisioni della Commissione Accordi Economici, non impugnate, sono passate in giudicato. Accertata l’attuale inadempienza della F.C. Matera in difetto di qualsivoglia comunicazione attestante l’avvenuto adempimento, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, dispone a carico del F.C. Matera la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva ed irroga l’inibizione per un anno a carico del Presidente del F.C. Matera Antonio Padula. Dispone altresì che ove, alla data del 31 maggio 2006, dovesse persistere la morosità la Società inadempiente non potrà essere ammessa al campionato LND della stagione 2006/2007.
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