COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ POL. SCILLESE 2003 E DEL PRESIDENTE MACRI’ ROCCO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1957.9/WP/dl/segr. del 31.03.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ POL. SCILLESE 2003 E DEL PRESIDENTE MACRI’ ROCCO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1957.9/WP/dl/segr. del 31.03.2006). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti, letto il deferimento del Presidente del Comitato Interregionale disposto in data 31 marzo 2006 nei confronti della Società Pol. Scillese 2003 e del sig. Rocco Macrì, Presidente della Pol. Scillese 2003, a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, commi 11 e 12 N.O.I.F. e dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S. Preso atto che nessuno dei deferiti è comparso all’udienza di discussione. Rilevato che, in effetti, la Pol. Scillese 2003 si è resa inadempiente alla decisione della Commissione Accordi Economici pubblicata su C.U. n. 89 del 3 febbraio 2006 con la quale la Società è stata condannata al pagamento della somma di Euro 2.575,00 in favore del calciatore Antonio Lapiccirella. Preso atto che la decisione della Commissione Accordi Economici, non impugnata, è passata in giudicato. Accertata l’attuale inadempienza della Pol. Scillese 2003 in difetto di qualsivoglia comunicazione attestante l’avvenuto adempimento, Valutato che, a norma di quanto previsto dagli artt. 7, comma 6 bis e 13, comma 1 del C.G.S., ove la prevista penalizzazione venisse disposta per la corrente stagione sportiva si rileverebbe inefficace in quanto non penalizzante P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti della Pol. Scillese 2003 la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2006/2007, e nei confronti del Presidente della Pol. Scillese 2003 Rocco Macrì la sanzione della inibizione per anni uno. Dispone, altresì, che, ove alla data del 31 maggio 2006, dovesse persistere la morosità della Società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al campionato LND della stagione 2006/2007.
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