COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 27/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ VIGEVANO CALCIO S.r.l. E DEL PRESIDENTE AUDISIO GIOVANNI PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1960.9/WP/dl/segr. del 31.03.2006).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 155 del 27/04/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ VIGEVANO CALCIO S.r.l. E DEL PRESIDENTE AUDISIO
GIOVANNI PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7
COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 1960.9/WP/dl/segr. del 31.03.2006).
La Commissione Disciplinare,
Visti gli atti,
letto il deferimento del Presidente del Comitato Interregionale disposto in data 31 marzo
2006 nei confronti della Società Vigevano Calcio S.r.l. e del sig. Giovanni Audisio,
Presidente della Vigevano Calcio S.r.l., a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter,
commi 11 e 12 N.O.I.F. e dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S.
Letta la memoria difensiva prodotta dal Vigevano Calcio S.r.l. dalla quale è dato rilevare
che la Società non si è resa inadempiente alla decisione del Commissione Accordi
Economici pubblicata sul C.U. n. 89 del 3 febbraio 2006, con la quale era stata
condannata al pagamento della somma di Euro 1.900,00 in favore del calciatore Dario
Mileo in quanto, in data 6 marzo 2006, il calciatore aveva sottoscritto atto di quietanza
per il menzionato importo, quietanza trasmessa al Comitato Interregionale in data 09
marzo 2006;
Accertato che, in effetti, la Società ha corrisposto quanto dovuto al calciatore e non può,
pertanto, essere considerata inadempiente,
P.Q.M.
Respinge il deferimento.
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