COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 16/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIACALONE VITO PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRAPANI CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 4, E ARTT. 6 COMMA 4 E 9 COMMA 3 DEL C.G.S. (nota n. 1246/333-05-06PF/MC del 06.04.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 16/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIACALONE VITO PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRAPANI CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 4, E ARTT. 6 COMMA 4 E 9 COMMA 3 DEL C.G.S. (nota n. 1246/333-05-06PF/MC del 06.04.2006). La Commissione Disciplinare, l etto l’atto di deferimento e le memorie difensive, visti gli atti, sentiti, nella riunione del 16 maggio 2006, il rappresentante della Procura Federale, in persona del dott. Tornatore, che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con le seguenti sanzioni: tre anni e sei mesi d’inibizione per il Giacalone e per la Società A.S.D. Trapani la retrocessione all’ultimo posto in classifica o in subordine la penalizzazione di dodici punti da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2006-2007, la Società deferita, in persona del proprio difensore, ed il sig. Vito Giacalone. OSSERVA La Procura Federale ha deferito dinanzi a questa CD il sig. Vito Giacalone e la società Trapani per rispondere, quanto al primo, “della violazione dell’art.6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara Trapani – Rossanese del 17 marzo 2006, commesso atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara” e, quanto alla seconda, per “responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al suo tesserato e collaboratore Giacalone e di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 6, comma 4, e 9 comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal Capozzo”. A base del proprio deferimento, la Procura Federale ha posto i seguenti fatti: a) nei giorni immediatamente precedenti alla gara in oggetto, il tesserato della Rossanese Antonio Piazza veniva contattato dal Capozzo, il quale gli chiedeva se era disponibile, o meno, a favorire una vittoria del Trapani. Il Piazza dava immediatamente notizia della richiesta ricevuta alla propria società di appartenenza, che contestualmente sporgeva denuncia ai competenti organismi federali; b) a seguito dell’immediato intervento dell’Ufficio Indagini, veniva appurato, attraverso la collaborazione dello stesso Piazza che consentiva la registrazione delle conversazioni telefoniche intercorse con il Capozzo, che quest’ultimo aveva garantito al calciatore, portiere della Rossanese, la somma di euro cinquemila qualora avesse permesso la vittoria del Trapani, e che aveva indicato un gesto convenzionale (pacche sulle spalle), che sarebbe stato compiuto, a conferma dell’intesa, al termine del riscaldamento prepartita, da un uomo alto con gli occhiali e dai capelli bianchi e ricci. c) I componenti dell’Ufficio Indagini hanno avuto modo di osservare, prima dell’inizio della gara, il compimento del gesto convenzionale – le pacche sulle spalle – da parte di un una persona le cui sembianze corrispondevano alla descrizione data dal Capozzo. Detta persona veniva identificata nel sig. Vito Giacalone. d) La gara si svolgeva regolarmente con la vittoria della Rossanese e l’ordinario impegno del calciatore Piazza. I soggetti deferiti hanno respinto gli addebiti. In particolare, il Giacalone ha ricostruito i fatti, sia dinanzi a questa C.D. che dinanzi all’Ufficio Indagini, sostenendo, in buona sostanza, di avere avuto contatti telefonici prima della gara con il Capozzo, persona con cui aveva avuto in passato scarsi rapporti, esclusivamente per procurare a questi degli accrediti per la partita e di essersi trovato – e solo per questo incontro dopo la sua uscita dall’organigramma del Trapani - nella zona antistante gli spogliatoi, interdetta al pubblico, esclusivamente per consentire a due suoi accompagnatori di poter incontrare e salutare alcuni calciatori delle due squadre, e di aver dato due pacche sulle spalle al portiere della Rossanese, che non conosceva, per rispondere ad un gesto di saluto da questi rivoltogli. La società Trapani ha rilevato la propria estraneità ai fatti, l’assenza di un rapporto di tesseramento con il Giacalone e comunque di qualunque tipo di rapporto con il Capozzo, ed ha richiesto, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, l’applicazione del minimo edittale con riferimento all’accertamento di una responsabilità presunta. Entrambi i deferiti hanno richiesto l’ammissione di prova testimoniale. Dette istanze istruttorie non hanno trovato accoglimento. Il deferimento è fondato e va accolto. Gli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini hanno fornito prova del reale svolgimento dei fatti in contestazione. Non vi è dubbio che il Capozzo abbia contattato il Piazza per ottenere un suo scarso impegno nella gara Trapani – Rossanese così da favorire la vittoria del Trapani; non vi è dubbio che il Giacalone, d’intesa con il Capozzo, abbia posto in essere il gesto convenzionale – le pacche sulle spalle – che dovevano confermare al Piazza che il pagamento della somma gli sarebbe stato corrisposto al termine della gara. Non meritano accoglimento le tesi difensive dei deferiti. Quanto al Giacalone, difatti, la ricostruzione della vicenda dallo stesso offerta è lacunosa, e non credibile appare il riferimento a circostanze di fatto – le motivazioni poste a base delle telefonate intercorse con il Capozzo, il “saluto” al calciatore Piazza malgrado non conosciuto – davvero ipotetiche, che si scontrano con il contenuto delle telefonate intercorse tra il Capozzo ed il Piazza. Quanto al Trapani, è evidente che il Giacalone, malgrado non più tesserato con la società, rivestiva comunque un ruolo di primo piano nell’attività della società stessa. Per tutte, si veda la circostanza, dichiarata dallo stesso Giacalone, che questi si era recato, all’arrivo del pullman della Rossanese, a dare il benvenuto ai dirigenti della squadra avversaria. Per ciò che attiene alla sanzione, si ritiene congruo infliggere al Giacalone l’inibizione per il periodo di tre anni, ed alla società Trapani, per responsabilità oggettiva e presunta, la penalizzazione di punti dodici in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2006 – 2007, risultando detta penalizzazione non affittiva nella presente stagione. P.Q.M. Accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, irroga al sig. Vito Giacalone l’inibizione per il periodo di anni tre ed alla A.S.D. Trapani Calcio, la penalizzazione di punti dodici in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2006 – 2007.
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