COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 19/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ POL. SCILLESE 2003 E DEL PRESIDENTE MACRI’ ROCCO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (nota n. 2061.9/WP/ct/segr. del 14.04.2006).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 171 del 19/05/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ POL. SCILLESE 2003 E DEL PRESIDENTE MACRI’ ROCCO PER
VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7
DEL C.G.S. (nota n. 2061.9/WP/ct/segr. del 14.04.2006).
La Commissione Disciplinare,
Visti gli atti,
letto il deferimento del Presidente del Comitato Interregionale disposto in data 14 aprile
2006 nei confronti della Società Pol. Scillese 2003 e del sig. Rocco Macrì, Presidente
della Pol. Scillese 2003, a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F. e
dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S.
Preso atto che nessuno dei deferiti è comparso all’udienza di discussione.
Rilevato che, in effetti, la Pol. Scillese 2003 si è resa inadempiente alla decisione della
Commissione Accordi Economici pubblicata su C.U. n. 5 dell’8 febbraio 2006 con la
quale la Società è stata condannata al pagamento della somma di Euro 19.870,86 in
favore dell’allenatore Antonio Condito.
Preso atto che la decisione della Commissione Accordi Economici, non impugnata, è
passata in giudicato.
Accertata l’attuale inadempienza della Pol. Scillese 2003 in difetto di qualsivoglia
comunicazione attestante l’avvenuto adempimento.
Considerato, tra l’altro, che la Società Pol. Scillese 2003 risulta recidiva, stante la
inadempienza per morosità nei confronti di un calciatore, già sanzionata da questa
Commissione con C.U. n. 155 del 27.04.2006.
Valutato che, a norma di quanto previsto dagli artt. 7, comma 6 bis e 13, comma 1 del
C.G.S., ove la prevista penalizzazione venisse disposta per la corrente stagione sportiva
si rileverebbe inefficace in quanto non penalizzante,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti della Pol. Scillese 2003 la sanzione
di un ulteriore punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva
2006/2007, e nei confronti del Presidente della Pol. Scillese 2003 Rocco Macrì la
sanzione della inibizione per ulteriori tre mesi in continuazione con la precedente
sanzione irrogata.
Dispone, altresì, che, ove alla data del 31 maggio 2006, dovesse persistere la morosità
della Società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al campionato LND
della stagione 2006/2007.
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