F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI TOMBRIZZI MATTEO E CANUTO FEDERICO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile Com. Uff. n. 17 del 15.10.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI TOMBRIZZI MATTEO E CANUTO FEDERICO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile Com. Uff. n. 17 del 15.10.2004) A seguito di deferimento della Procura Federale, la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti “rigettava il deferimento” di Tombrizzi Matteo e di Canuto Federico, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per avere tenuto un comportamento antiregolamentare consistito nel rivolgere reiterate espressioni irriguardose ed offensive (il primo) nei confronti delle calciatrici della società A.C.F. Alessandria e (il secondo) nei confronti del pubblico della gara Alessandria/Mozzecane del 23.11.2003. avverso questa decisione la Procura Federale proponeva appello alla C.A.F., richiedendo l’affermazione della responsabilità dei due predetti deferiti. L’appello è infondato e non può essere accolto. Correttamente la Commissione Disciplinare ha evidenziato, infatti, l’insuperabile stato di incertezza del quadro probatorio, basato su “dichiarazioni non univoche, provenienti unicamente dai tesserati della società Alessandria, mentre necessità, al contrario, l’esistenza di una fonte di prova, che rivesta una posizione di terzietà, soprattutto alla semplice consiserazione che le condotte denunciate sarebbero state attuate nel corso di tutta la gara e non si sarebbero esaurite in un lasso di tempo così breve da non potere essere percepite da altri all’infuori dei diretti interessati”. I motivi di appello non inficiano queste conclusioni e la decisione della Commissione Disciplinare deve essere, quindi, confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra presentato dalla Procura Federale.
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