F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO DELL’A.S. F.C. RIOP SANGIUSEPPE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 AL PRESIDENTE SIG. TORTORA RAFFAELE, LA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO E L’AMMENDA DI X 500,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 67 del 10.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO DELL’A.S. F.C. RIOP SANGIUSEPPE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 AL PRESIDENTE SIG. TORTORA RAFFAELE, LA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO E L’AMMENDA DI X 500,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 67 del 10.2.2005) Con atto del 10.1.2005, il Presidente del Comitato Regionale Campania ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il medesimo Comitato il Presidente dell’A.S. F.C. Riop Sangiuseppe, Sig. Raffaele Tortora, per violazione dell’obbligo di cui all’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, in relazione a quanto previsto dall’art. 11 bis C.G.S., e cioè per aver violato la clausola compromissoria federale, proponendo, senza la prescritta autorizzazione, ricorso avanti il T.A.R. Lazio avverso la graduatoria delle società ammesse al Campionato di Eccellenza Regionale 2004/2005 (ricorso poi dichiarato inammissibile dal medesimo Tribunale Amministrativo con sentenza n. 10725 del 12.10.2005), nonché, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S., la società medesima. Dopo rituale notificazione di atto di contestazione, con delibera pubblicata sul C.U. n. 67 del 10 febbraio 2005 la Commissione Disciplinare adita ha inflitto al Tortora, nella sua predetta qualità, la sanzione dell’inibizione per anni uno e mesi sei ed all’A.S. F.C. Riop Sangiuseppe, per il titolo citato, la penalizzazione di punti tre in classifica e l’ammenda di X 500,00. Con ricorso del 17.2.2005, a firma del Vicepresidente, l’A.S. F.C. Riop Sangiuseppe ha impugnato avanti a questa Commissione d’Appello Federale tale delibera, chiedendone l’annullamento o, subordinatamente, la riforma parziale, eccependo di essere incorsa nella contestata violazione della clausola compromissoria in buona fede, nella pressante imminenza dell’inizio del campionato. Reputa la C.A.F. che il proposto gravame possa trovare solo parziale accoglimento. In particolare, se è indiscutibile che il tesserato deferito sia incorso in una palese violazione dell’obbligo di cui all’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, indubbiamente violando la clausola compromissoria posta a presidio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo ed a garanzia dell’effettività dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva, talché non pare nella fattispecie sussistere alcuna causa esimente l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 bis C.G.S. per detta violazione tale non potendo certo considerarsi la pretesa buona fede del deferito non di meno reputa questa Commissione che le particolari modalità e le contingenti circostanze di tempo, nelle quali è maturata l’ascritta violazione, giustifichino e suggeriscano una riduzione della sanzione inflitta al tesserato deferito, riportando la stessa ai minimi edittali previsti dalla citata norma del C.G.S., così come è avvenuto in prime cure per la sanzione inflitta a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva alla società, che non può dunque che essere in tale misura minima confermata. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello presentato dall’A.S. F.C. Riop Sangiuseppe di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), riduce ad anni 1 la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Tortora Raffaele e conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.
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