F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05 APPELLO DELL’A.S. REAL CASTELLUCCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASSOPOTENZA/REAL CASTELLUCCIO DEL 13.11.2004 E L’INIBIZIONE FINO AL 13.4.2005 INFLITTA AL SIG. PANE ANASTASIO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 17 dell’1.2.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 14/03/05
APPELLO DELL’A.S. REAL CASTELLUCCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASSOPOTENZA/REAL CASTELLUCCIO DEL 13.11.2004 E L’INIBIZIONE FINO AL 13.4.2005 INFLITTA AL SIG. PANE ANASTASIO (Delibera del Giudice Sportivo di
2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica Com. Uff. n. 17 dell’1.2.2005)
Il Sig. Pranzani Mario, nella qualità di Vice Presidente della “Fondazione Anastasio Salvatore” ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lucania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, relativo all’incontro del Campionato Giovanissimi Assopotenza/Real Castelluccio, data vinta alla prima col punteggio di 3-0 per posizione irregolare di alcuni calciatori e della sanzione dell’inibizione fino al 13.4.2005 inflitta al Sig. Pane Anastasio.
Il ricorso è del tutto generico e nulla dice in merito all’oggetto della questione.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo presentato dall’A.S. Real Castelluccio di Pignola (Potenza), ai sensi dell’art. 29 comma 6 C.G.S., per genericità. Ordina l’incameramento della tassa.
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